Cassazione Penale, Sentenza n. 44390/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I fratelli Virzì impugnavano la conferma della condanna per furto pluriaggravato di acqua potabile contestando la motivazione del giudice di merito: sostenevano errori nella qualificazione dell'acqua (definita come "energia" e il prezzo come "canone"), incongruenze circa la titolarità dell'utenza, l'assenza di individuazione dell'autore della manomissione del contatore e la mancanza di prova di effettivi prelievi. Hanno inoltre fatto valere che il padre usava esclusivamente il fondo e che l'allaccio trasferiva acqua solo in via potenziale, mai effettivamente utilizzata dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti abbiano proposto una ricostruzione alternativa dei fatti già sostenuta in appello, cercando di ottenere dalla Cassazione una rivalutazione di fatto vietata dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite. Il Collegio ha ritenuto logica e coerente la motivazione del giudice di merito, che aveva collegato la responsabilità degli imputati al fatto di essere titolari del fondo che beneficiava dell'allaccio abusivo e all'installazione del contatore senza pagamento. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103), al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
Permette la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto proposto con colpa o inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente; la Corte ha applicato tale articolo per comminare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sui fatti: la Corte non può rivalutare la prova di merito salvo errori nella lettura degli atti interni del giudizio; richiamata per escludere una rivalutazione dei fatti richiesta dai ricorrenti
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già valutata dal giudice di merito rende il ricorso inammissibile.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o incongruenze logiche nell'argomentazione del giudice di merito, non una diversa lettura delle prove.
- Quando la responsabilità si fonda sul vantaggio derivante all'immobile dall'allaccio abusivo e sull'installazione del contatore senza pagamento, il giudice può inferire responsabilità anche in assenza dell'individuazione diretta dell'autore materiale della manomissione, se la prova complessiva è coerente.
- La tecnica difensiva basata solo sulla riproduzione di stralci di dichiarazioni di testi o dell'imputato, senza evidenziare un concreto errore giuridico o logico, è inefficace in sede di legittimità e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Ricorsi manifestamente rivolti a riformulare i fatti espongono i ricorrenti a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; prima di proporre ricorso è opportuno verificare che siano denunciati vizi di diritto o di motivazione specifici e non semplici alternative fattuali.
- In casi analoghi, per prospettare una difesa efficace conviene produrre elementi probatori che attestino l'uso esclusivo del fondo da parte di terzi, la manomissione da parte di soggetti estranei o l'assenza di prelievi concreti (documentazione, testimonianze precise, rilevazioni tecniche), così da incidere sulla valutazione di merito e fornire appigli per censure di diritto.
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