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Sentenza

Sentenza n. 4135/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1849 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.04.2025.

Giustizia amministrativa202600822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.011,35, oltre interessi, e alla regolarizzazione della posizione contributiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 aprile 2025, notificata il 9 ottobre 2025 e divenuta irrevocabile, chiedendo l'integrale esecuzione degli obblighi di pagamento e di regolarizzazione contributiva. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il titolo era rimasto ineseguito. Ha chiesto inoltre la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la sentenza del giudice ordinario non poneva a suo carico alcun obbligo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, rilevando che il titolo giudiziale non conteneva alcuna condanna diretta dell'ente previdenziale né gli attribuiva obblighi immediatamente esecutivi. Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario non è possibile estendere soggettivamente gli obblighi esecutivi oltre quanto desumibile dal titolo. Nei confronti del Ministero il ricorso è stato accolto, poiché l'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare entro i successivi sessanta giorni secondo le modalità indicate in motivazione. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, in ragione dell'esiguità dell'importo, ferma la possibilità di adottarla su istanza della ricorrente in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, mentre le spese nei confronti dell'INPS sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e, su richiesta, fissare una penalità di mora ai sensi del comma 2, lettera e).

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico della parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, gli obblighi esecutivi possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente destinatari della condanna contenuta nel titolo; il giudice amministrativo non può estendere soggettivamente il giudicato a un ente che non sia stato direttamente condannato e al quale il titolo non attribuisca specifici obblighi esecutivi.
  • Quando l'amministrazione non contesta il mancato adempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale e l'inadempimento è adeguatamente documentato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, indicando le modalità e il termine per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto, lasciando impregiudicata la possibilità di disporla successivamente in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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