Cassazione Civile, Ordinanza n. 28268/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un proprietario confinante per ottenere l'arretramento di alcune opere realizzate sul fondo vicino, nello specifico un muro e un fabbricato di due piani, ritenute in violazione delle distanze legali dal confine previste dalla disciplina urbanistica locale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, rigettando l'appello dei soccombenti. In cassazione i soccombenti hanno proposto quattro motivi denunciando, in sintesi, violazioni di norme processuali e sostanziali relative alla procura/legittimazione processuale, alle distanze previste dal PRG comunale, alla valutazione della prova e alla gestione delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile perché, pur risultando notificata la sentenza impugnata ai ricorrenti, questi non avevano depositato la relata di notificazione della sentenza stessa, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.; inoltre la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni, sicché non poteva operare la regola che consente di superare l'omesso deposito della relata quando la tempestività sia comunque verificabile sulla base della sola data di pubblicazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha rilevato che il vizio è rilevabile d'ufficio, non è sanabile per mancata contestazione della controparte e, nel caso concreto, non poteva essere superato nemmeno in base alla tempestiva notificazione del ricorso, poiché questa era intervenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla procura e alla rappresentanza processuale, senza che la Corte ne affronti il merito
art. 823 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica locale e alle distanze, senza esame nel merito
art. 828 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove, senza esame nel merito
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove, senza esame nel merito
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per censurare la gestione delle preclusioni processuali, senza esame nel merito
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che, quando il ricorso sia notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza, la tempestività può essere verificata anche in assenza della relata di notifica
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
norma ritenuta violata perché impone il deposito della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, a pena di improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per porre a carico della parte ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione improcedibile
L. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
Sez. U, sentenza n. 10648 del 2017
utilizzata per affermare che l'improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente
Sez. 1, ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
richiamata per ribadire che la procedibilità è una verifica preliminare rispetto all'ammissibilità e che l'omesso deposito della relata non è superabile nei casi non consentiti
Sez. 6-3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
richiamata per il principio secondo cui l'assenza della relata può non impedire la procedibilità solo quando la tempestività del ricorso sia verificabile dalla data di pubblicazione e la notifica sia avvenuta entro il termine breve
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un onere processuale la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non può essere sanata dalla mancata contestazione della controparte, poiché presidia una condizione preliminare di accesso al giudizio di legittimità.
- La regola che consente di ritenere procedibile il ricorso nonostante l'omesso deposito della relata opera solo se la notifica del ricorso è avvenuta entro il termine breve e la tempestività è verificabile sulla base della sola data di pubblicazione della sentenza impugnata.
- La verifica della procedibilità precede quella dell'ammissibilità: se manca il prescritto deposito documentale, il ricorso non può essere esaminato nel merito anche se le censure prospettate riguardano questioni di violazione di legge o di motivazione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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