Cassazione Penale, Sentenza n. 13866/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato contestato per diffamazione (art. 595 cod. pen., commi 1 e 3) per aver postato su Facebook frasi offensive dirette alla giornalista Salvati Giovanna (es. "Con tutto il rispetto per le prostitute questa non merita nemmeno di essere paragonata alle prostitute... troie"), con l'aggravante dell'uso di internet. Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione per vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale non ha valutato complessivamente le dichiarazioni della persona offesa, la annotazione di polizia giudiziaria, i post e i video precedenti (incluso un video del medesimo account in cui l'imputato criticava un articolo della Salvati), nonché la cancellazione del post dopo la querela, elementi che avrebbero reso ragionevolmente certa l'identificazione della destinataria dell'offesa nella giornalista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il Tribunale aveva richiamato correttamente i principi di diritto sull'individuazione del soggetto offeso nella diffamazione a mezzo stampa, ma ha valutato solo parte del materiale probatorio e ha tenuto una motivazione manifestamente illogica, omettendo di considerare nel complesso dichiarazioni, documentazione e post precedenti che potevano consentire di identificare la destinataria dell'offesa. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica per nuovo giudizio (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina la diffamazione; nel caso è contestata con l'aggravante dell'uso di internet (comma 3).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il motivo di cassazione è stato reso nei limiti previsti.
art. 611 cod. proc. pen.
Con le modifiche d.lgs. n. 150/2022 la Cassazione ha potuto trattare il ricorso senza intervento delle parti; richiamata la procedura applicata.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di appello avverso proscioglimenti per reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa; motivo per cui il ricorso è stato proposto in Cassazione.
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione nei casi in cui non opera la previsione della doppia conforme assolutoria; qui ammesso il ricorso per motivi di motivazione.
art. 623, lett. d) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio in diversa persona fisica; norma applicata dalla Corte per disporre il rinvio.
Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti (Rv. 282899 - 01)
principio richiamato nel testo
Giurisprudenza richiamata sul criterio per individuare il soggetto passivo nella diffamazione a mezzo stampa: occorre valutare complessivamente natura e portata dell'offesa, circostanze oggettive e soggettive, riferimenti personali e temporali per pervenire all'identificazione con ragionevole certezza.
Massime di principio
- In casi di diffamazione online l'identificazione della persona offesa va valutata sul complesso delle prove (post antecedenti e successivi, commenti, video, dichiarazioni della presunta offesa, annotazioni di polizia giudiziaria, elementi contestuali) e non su singoli elementi isolati.
- La cancellazione del post e l'esistenza di contenuti precedenti riconducibili allo stesso account (es. video o immagini dell'autore) sono elementi rilevanti per l'attribuzione della paternità del contenuto, ma devono essere valutati insieme ad altra evidenza per stabilire l'identità del destinatario dell'offesa.
- Il giudice deve motivare in modo logico e complessivo; l'omissione di valutazione di parti significative del compendio probatorio o la valutazione parziale può configurare vizio di motivazione e determinare annullamento in Cassazione.
- Quando la normativa limita l'impugnazione in secondo grado (es. proscioglimento per reati puniti con sola pena pecuniaria), il rimedio utile contro una motivazione viziata può essere il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 608 c.2).
- Per prevenire esiti sfavorevoli in casi analoghi, è utile raccogliere e conservare l'intero filone probatorio (screenshot, date, eventuali precedenti post/commenti, comunicazioni di rimozione) per dimostrare la connessione contestuale tra offesa e destinatario.
Testo integrale
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