Sentenza n. 7009/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento della sanzione pecuniaria n. 6 del 13 gennaio 2023 ex art. 15 L. R. Lazio n. 15/2008 della Città di Tarquinia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria di 20.000 euro adottata il 13 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008 per l’inottemperanza a un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria reiterata dal Comune in relazione alla mancata demolizione di cinque manufatti abusivi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. Ha dedotto: la prescrizione del diritto dell’amministrazione alla riscossione della sanzione ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981; la nullità della sanzione per elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 4671/2021; il mancato esercizio nei termini dei poteri previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla possibilità di rilascio di titoli edilizi; il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con eccesso di potere. La precedente sentenza inter partes aveva annullato una prima sanzione di 20.000 euro, fondata sull’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, ritenuto temporalmente inapplicabile, indicando come applicabile la disciplina regionale vigente al momento della consumazione dell’illecito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di prescrizione e, conseguentemente, il ricorso. Ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sulla precedente sentenza inter partes, secondo cui l’illecito omissivo era cessato il 27 giugno 2009, quando il bene era divenuto di proprietà comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Poiché la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della l. n. 689/1981 decorre dal giorno in cui cessa la situazione di illiceità, il termine era ormai decorso quando la nuova sanzione è stata adottata il 13 gennaio 2023. Il giudice ha quindi annullato il provvedimento impugnato, senza esaminare ulteriormente gli altri motivi, e ha compensato integralmente le spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 689/1981
La prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità.
La prescrizione del diritto a irrogare o pretendere la sanzione amministrativa decorre dalla cessazione della situazione illecita; nel caso concreto, il termine è iniziato il 27 giugno 2009, quando il bene è divenuto di proprietà comunale.
art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
La sanzione è determinata nell’ambito della cornice edittale compresa tra 2.000 e 20.000 euro, in relazione all’entità delle opere.
Era la disciplina applicabile ratione temporis all’illecito, secondo il giudicato formatosi sulla precedente sentenza; il Comune avrebbe potuto graduare nuovamente la sanzione, ma nel rispetto del termine prescrizionale.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La precedente sentenza, richiamata dal TAR, ha ritenuto che l’inottemperanza all’ordine di demolizione avesse determinato l’acquisizione del bene al patrimonio comunale e la cessazione della permanenza dell’illecito omissivo al 27 giugno 2009.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione, introdotta dal d.l. n. 133/2014, era stata ritenuta inapplicabile ratione temporis alla violazione consumatasi prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della l. n. 689/1981 decorre dal giorno in cui cessa la situazione di illecito amministrativo permanente; quando l’inottemperanza a un ordine di demolizione determina l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, la cessazione dell’illecito omissivo va individuata nella data in cui si perfeziona tale acquisizione, secondo quanto accertato nel giudicato.
- Il giudicato formatosi tra le medesime parti sulla qualificazione temporale dell’illecito e sulla disciplina applicabile vincola l’amministrazione nella successiva riedizione del potere sanzionatorio e impedisce di eludere la precedente decisione mediante la mera reiterazione della sanzione su una diversa base normativa.
- Una disciplina sanzionatoria sopravvenuta non può essere applicata a un illecito già consumato prima della sua entrata in vigore, quando ciò comporti l’applicazione retroattiva della nuova fattispecie o del nuovo regime sanzionatorio.
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