Cassazione Penale, Ordinanza n. 04083/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato una precedente condanna per reati fallimentari. Il primo motivo denunciava l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, sostenendo un vizio del procedimento notificatorio. Gli ulteriori due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione degli elementi probatori, ma riproponevano sostanzialmente le censure già formulate in appello e chiedevano una diversa lettura del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che dagli atti emergeva un tentativo di notifica al domicilio eletto non andato a buon fine, seguito dalla notifica al difensore domiciliatario ex art. 161, comma 4, c.p.p.; ha inoltre qualificato l'eventuale vizio come nullità a regime intermedio, soggetta alla deducibilità entro la fine del giudizio di appello ex art. 180 c.p.p., e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Quanto ai secondi e terzi motivi, li ha ritenuti non specifici e inammissibili perché meramente reiterativi delle doglianze di merito e diretti a ottenere una non consentita rilettura del fatto e delle prove. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, c.p.p.
consente la notifica al difensore quando la notifica al domicilio eletto non vada a buon fine, nella sequenza concretamente verificatasi.
art. 180 c.p.p.
le nullità a regime intermedio devono essere dedotte entro la conclusione del giudizio successivo; se non eccepite in appello, non sono deducibili per la prima volta in cassazione.
artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 216 comma 2, 222 e 223 comma 1 r.d. n. 267/1942
disposizioni incriminatrici richiamate come base della condanna di primo grado, parzialmente riformata in appello, in materia di reati fallimentari.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, se eseguita in modo difforme dalla sequenza ordinaria ma senza compromettere la funzione informativa dell'atto, integra al più una nullità a regime intermedio e non una nullità insanabile.
- Le nullità a regime intermedio, ove riferite agli atti preliminari del dibattimento di appello, devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di merito; in mancanza, non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- In cassazione non sono ammissibili motivi generici o meramente riproduttivi delle doglianze già disattese in appello, né censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il giudizio di legittimità non consente una rilettura autonoma del compendio probatorio, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta del criterio ricostruttivo ritenuto più plausibile.
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