Ordinanza n. 2568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, nella parte in cui ha respinto la domanda cautelare relativa al mancato riconoscimento della riserva del 40% nella graduatoria del concorso per 2.600 unità dell’Area assistenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR limitatamente al mancato riconoscimento, in sede di formazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per 2.600 unità dell’Area assistenti del Ministero della Giustizia, della riserva del 40% prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021, e dall’art. 1, comma 6, del bando. La ricorrente contestava inoltre l’attribuzione di 25,25 punti, anziché 26,25, e la conseguente posizione in graduatoria, sostenendo che l’errore commesso nella compilazione del modulo telematico fosse scusabile e riconoscibile dall’Amministrazione. L’appello cautelare riguardava la parte dell’ordinanza di primo grado che aveva rigettato la tutela interinale su tale profilo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato che non era controverso il diritto dell’appellante alla riserva del 40% prevista dalla legge e dal bando e che l’errore nella compilazione del modulo telematico appariva palesemente scusabile e riconoscibile dall’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la posizione in graduatoria incideva sulle chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro. È stata ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; non è stata disposta l’immediata attribuzione definitiva del punteggio o della riserva, ma il riesame della posizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Il Consiglio di Stato considera non controverso il diritto dell’appellante a beneficiare della riserva prevista dalla disposizione.
art. 1, comma 6, del bando di concorso
La riserva prevista dalla legge è recepita dalla lex specialis del concorso.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato per disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR dopo l’accoglimento della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando il diritto alla riserva prevista dalla legge e dal bando concorsuale non è contestato e l’errore nella compilazione telematica della domanda risulta palesemente scusabile e riconoscibile dall’Amministrazione, sussiste un adeguato fumus boni iuris per disporre il riesame della posizione del candidato.
- La riconoscibilità dell’errore commesso nella compilazione di una domanda concorsuale telematica può impedire che esso precluda il riconoscimento di un beneficio previsto dalla legge e dalla lex specialis, quando l’Amministrazione avrebbe potuto rilevarlo.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora può ravvisarsi nell’incidenza della posizione occupata nella graduatoria sulle concrete chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
- L’accoglimento dell’appello cautelare può condurre, anziché all’immediata attribuzione definitiva del punteggio o del beneficio, alla riforma dell’ordinanza di primo grado e alla disposizione di un riesame amministrativo, con sollecita fissazione dell’udienza di merito.
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