Cassazione Penale, Sentenza n. 24648/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, deducendo violazione dell'art. 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011 (e art. 606 c.p.p.) per carenza dei presupposti della "pericolosità sociale". Sosteneva che le condotte contestate erano di modesta offensività e concentrate in un arco temporale ristretto (principalmente tra il 2016 e il 2017), che alcune fattispecie non erano state definitivamente accertate (procedimenti pendenti; assoluzione per art. 74 DPR 309/1990), che non era stata svolta una rigorosa indagine patrimoniale per dimostrare che i redditi derivassero da attività illecite e che mancasse l'accertamento della "dedizione" o assiduità nella commissione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato del giudice di legittimità sia limitato a questioni di diritto (violazione di legge), mentre nel caso di specie la Corte territoriale aveva dato una motivazione sufficiente e logico-argomentativa. La decisione di confermare la sorveglianza speciale si fondava su plurimi elementi: condanne definitive per reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio risalenti al periodo 2009 e 2016/2017, la frequentazione di soggetti pregiudicati, l'assenza di una stabile attività lavorativa e la valutazione che i profitti illeciti costituissero componenti significative del reddito. La Corte ha ritenuto che tali elementi consentissero di inquadrare il ricorrente nelle categorie previste dall'art. 1 lett. b) e c) d.lgs. 159/2011. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (art. 1, lett. b) e c))
art. 1, comma 1, lett. b) e c)
La norma definisce le categorie di soggetti socialmente pericolosi. La Corte territoriale ha ritenuto integrati i presupposti in base a plurimi elementi fattuali (condanne per furto e detenzione/spaccio, frequentazione di pregiudicati, periodo significativo di attività illecita) e ha quindi inquadrato il ricorrente nelle predette lett. b) e c).
d.lgs. 159/2011 (art. 6, comma 1)
Richiama l'esigenza che redditi o sostentamento derivino da attività illecite in arco temporale significativo: la Corte ha valutato che, anche considerati i profitti e la mancanza di attività lecita continuativa, tale requisito fosse soddisfatto.
cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b))
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: qui rilevante per fissare i limiti del sindacato di legittimità (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il ricorso generico e improduttivo di doglianze di diritto ammissibili.
D.P.R. 309/1990 (art. 73)
Norma sulla detenzione e spaccio di stupefacenti: le condanne per il delitto di cui all'art. 73 sono state considerate indici rilevanti della dedizione all'attività illecita e del pericolo per la sanità pubblica.
D.P.R. 309/1990 (art. 74)
Norma aggravante/reato connesso allo spaccio; la Corte ha preso atto dell'assoluzione intervenuta in sede d'appello per questa specifica fattispecie, ma ha ritenuto comunque sussistenti altri elementi (condanne e contiguità a gruppo criminale) idonei a dimostrare la pericolosità.
disp. att. c.p.p. (art. 175)
art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in subordine per chiedere rinvio alla Corte d'Appello competente; citata fra i rimedi richiesti ma non decisiva per la decisione di inammissibilità.
Sentenza delle Sezioni Unite (S.U. 28-1-2004, n. 5876)
Giurisprudenza richiamata per il principio che in materia di misure di prevenzione il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, intendendo per tale la totale assenza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione personali (d.lgs. 159/2011), la Corte di legittimità esercita un sindacato limitato a questioni di diritto: va dimostrata la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione solo apparente per ottenere l'accoglimento del ricorso.
- Più condanne anche di epoche diverse (es. delitti contro il patrimonio e reati di stupefacenti) e la contiguità con soggetti pregiudicati possono essere valutate congiuntamente come indicazione di "dedizione" ad attività illecite e quindi di pericolosità sociale, anche se alcune condotte risalgono a anni precedenti.
- La mera pendenza di procedimenti penali ha peso limitato se non vi è una pronuncia definitiva, ma può essere considerata insieme ad altri elementi che descrivono la condotta del soggetto (modalità esecutive, arresti mentre era sottoposto a misure, ecc.).
- L'assenza di un accertamento patrimoniale rigoroso può essere criticabile, ma non è sempre decisiva: se vi sono elementi concreti che indicano profitti illeciti e assenza di reddito leciti continuativi, il giudice può comunque ritenere integrata la condizione di pericolosità.
- Per contrastare con efficacia una misura di prevenzione, è utile documentare specificamente la mancata assiduità/dedizione (cronologia precisa degli episodi, prove di redditi leciti stabili, assoluzioni o attenuanti definitive) e segnalare eventuali carenze motivazionali puntuali del giudice di merito.
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