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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01288/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava, per l’anno d’imposta 2004, una maggiore IRES a carico di un consorzio per l’area di sviluppo industriale, con relativa sanzione, per il mancato riconoscimento della ritenuta d’acconto operata dal tesoriere dell’ente sugli interessi maturati su depositi bancari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il consorzio svolgesse anche attività commerciali ex art. 2195 c.c. e che, per tali attività, dovesse applicarsi la disciplina degli enti commerciali, compresa la ritenuta di acconto sui depositi bancari. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, assumendo che il punto controverso non era un fatto non contestato ma la qualificazione giuridica della natura dell’ente; 2) ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la non contestazione riguarda i fatti e non le qualificazioni giuridiche; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per i limiti propri del giudizio tributario; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, data la natura pubblicistica e non commerciale principale dell’ente, le ritenute sugli interessi bancari dovevano essere operate a titolo di imposta e non di acconto.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che la CTR non avesse fondato la decisione su una non contestazione della natura giuridica dell’ente, ma su elementi di fatto ritenuti non contestati, in particolare lo svolgimento anche di attività commerciali. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che i consorzi per l’area di sviluppo industriale, in quanto enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, rientrano nell’art. 87, lett. c), TUIR e che, per essi, le ritenute sugli interessi corrisposti sui depositi bancari devono essere applicate a titolo di imposta e non di acconto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non consente di porre a base della decisione qualificazioni giuridiche non ammesse dalla parte; nel caso concreto la CTR non lo ha applicato in modo errato rispetto alla natura giuridica dell’ente.

  • art. 360 c.p.c.

    I primi tre motivi sono stati formulati come vizi processuali per violazione dell’art. 115 c.p.c.; il quarto come violazione di legge sostanziale.

  • art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Per gli enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali, le ritenute sugli interessi dei depositi bancari devono essere operate a titolo di imposta e non di acconto.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato dalla CTR per affermare che il consorzio svolgeva anche attività commerciali.

  • art. 87 TUIR

    I consorzi per l’area di sviluppo industriale sono ricondotti agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulle qualificazioni giuridiche, che restano riservate al giudice.
  • Se un ente pubblico non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, gli interessi maturati sui depositi bancari sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta e non a titolo di acconto.
  • Ai fini dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 occorre guardare alla qualificazione fiscale dell’ente secondo il TUIR, non al solo fatto che l’ente svolga anche attività commerciali accessorie o non prevalenti.
  • La mera presenza di attività commerciali non basta, da sola, a trasformare un ente pubblico non commerciale in soggetto cui si applica la ritenuta a titolo di acconto sui proventi bancari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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