Cassazione Civile, Sentenza n. 17028/2020 del 13/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 110 del 2018, compensando tra le parti le spese del presente giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'applicazione dell'imposta di registro. In corso di giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 36 del d.l. n. 119 del 2018, circostanza che costituisce causa di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36 d.l. n. 119/2018
La norma disciplina la 'definizione della lite' con effetti tali da determinare, quando ricorra, la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo rispetto alle questioni definite.
art. 6 d.l. n. 110/2018
Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando sussistono cause di estinzione previste dalla legge; qui è stata applicata per dichiarare chiuso il processo in seguito alla definizione della lite.
Massime di principio
- La definizione della lite intervenuta tra le parti, quando prevista e disciplinata dalle norme speciali, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza decisione sul merito.
- Per ottenere la dichiarazione di estinzione è necessario che la parte interessata segnali al giudice la definizione della lite e che non sussistano questioni residue rilevanti; il pubblico ministero o il procuratore generale possono concludere per l'estinzione.
- La pronuncia di estinzione comporta in genere la compensazione delle spese processuali quando il giudice non ha elementi per attribuirle diversamente, salvo diversa disposizione delle parti o della legge.
- L'estinzione per cessata materia del contendere non crea precedente sul merito: problemi interpretativi o fiscali sottostanti rimangono non risolti giurisprudenzialmente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se la definizione della lite sia completa e documentata (ad esempio con atti amministrativi di definizione o transazione) e comunicare tempestivamente tale elemento al giudice per evitare protrazioni procedurali inutili.
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