Sentenza n. 10435/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1068/05.05.2022, a mezzo del quale l’amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; - per quanto occorrer possa, dell’avviso n. 5636 del 2 aprile 2019; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; nonché per l’accertamento: - della validità dei titoli di abilitazione all’insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all’esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall’autorità competente rumena – per l’esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea; nonché per la condanna delle amministrazioni intimate all’attivazione di procedure compensative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento del sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento del sostegno, acquisita in Romania, deducendo: violazione del giudicato e mancata applicazione dei parametri indicati da una precedente sentenza del Consiglio di Stato; illegittimità del diniego perché fondato su ragioni non espresse nel precedente provvedimento; erroneità della pretesa di una certificazione rilasciata dall'autorità rumena, essendo sufficienti gli atti delle università, nonché illegittimità del diniego fondato sulla mancata abilitazione nello Stato estero; contrasto con la normativa dell'Unione europea; discriminazione a rovescio; violazione del legittimo affidamento. Il ricorso era stato originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il decreto ministeriale. Le censure sono state esaminate congiuntamente. Richiamando i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il giudice ha escluso sia un riconoscimento indiscriminato e automatico dei titoli esteri sia la possibilità di respingere l'istanza sulla sola base dell'assenza dell'attestazione di competenza dell'autorità straniera. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere una verifica concreta e comparativa delle competenze professionali acquisite in Romania, valutando se esse fossero equivalenti alla formazione richiesta in Italia, se necessitassero di misure compensative oppure fossero incompatibili con l'esercizio della professione. Tale valutazione è stata omessa, poiché il diniego si è fondato esclusivamente sul dato formale della mancata allegazione della certificazione dell'autorità estera. La valutazione non può essere compiuta per la prima volta dal giudice e deve quindi essere effettuata dall'amministrazione competente in sede di riedizione del potere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che il diniego era anteriore alle pronunce dell'Adunanza plenaria richiamate.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea.
direttiva 2005/36/CE
Esclude un riconoscimento indiscriminato e automatico dei titoli formativi esteri e impone una verifica delle garanzie e dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione regolamentata.
TFUE
Impone all'amministrazione di valutare le domande di riconoscimento anche alla luce delle disposizioni generali del Trattato, quando manchino le garanzie e i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea non può avvenire in modo indiscriminato e automatico, ma deve essere preceduto da una verifica concreta e comparativa delle competenze professionali acquisite e della loro idoneità all'accesso alla professione regolamentata nello Stato ospitante.
- L'amministrazione non può respingere un'istanza di riconoscimento basandosi esclusivamente sulla mancata produzione di un'attestazione formale dell'autorità estera, senza verificare nel merito le conoscenze e qualifiche documentate dal richiedente.
- All'esito della comparazione tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale, l'amministrazione deve stabilire se il titolo sia equivalente, se siano necessarie misure compensative per colmare lacune formative oppure se le differenze siano incompatibili con l'esercizio della professione.
- Quando l'amministrazione omette radicalmente la valutazione comparativa delle competenze, il giudice deve annullare il diniego e rimettere l'affare all'amministrazione, senza sostituirsi ad essa nella valutazione tecnica e discrezionale.
- La riedizione del potere di riconoscimento deve essere svolta dall'amministrazione competente sulla base di una valutazione effettiva delle competenze professionali acquisite all'estero e non può essere definita mediante il solo richiamo a carenze documentali formali.
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