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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2045/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del ricorrente avverso la sentenza pronunciata in absentia dal Tribunale di Vallo della Lucania. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 89 d.lgs. n.150/2020 e dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., invocando altresì questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che il nuovo regime di inammissibilità svuota il diritto di difesa e non tutela adeguatamente l'impugnazione, con rilievi anche in chiave di diritto intertemporale.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza della Corte di appello di Salerno che aveva escluso l'ammissibilità dell'appello per la mancanza di entrambi i requisiti previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: lo specifico mandato ad impugnare e l'espressa elezione di domicilio. Il giudice ha interpretato la norma come finalizzata a garantire all'imputato dichiarato contumace la consapevolezza della motivazione della condanna e a concentrare la volontà di impugnare in termini certi, favorendo una corretta notifica. Ha escluso che il regime introdotto contrasti con i principi costituzionali richiamati, ritenendo aspecifiche e insufficienti le censure della difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; nulla è stato disposto sulle spese della parte civile per carenza di argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiede, per l'appello proposto nei confronti di sentenze pronunciate in absentia, lo specifico mandato ad impugnare e l'espressa elezione di domicilio; finalità di assicurare la consapevolezza della condanna e una tempestiva notifica del giudizio d'appello. Il Collegio ha ritenuto che tale requisito formale non leda il diritto di difesa ma ne garantisca l'effettività.

  • art. 89, d.lgs. n.150/2020

    art. 89, d.lgs. n.150/2020

    Richiamata dalla difesa per una interpretazione costituzionalmente orientata; il Collegio non ha ritenuto che l'applicazione del nuovo assetto normativo determini una violazione dei diritti costituzionali evocati.

  • art. 3 Cost.

    Il giudice ha ritenuto che il principio di uguaglianza non venga violato dal regime formale dell'art. 581, comma 1-quater, posto che i requisiti si applicano in modo neutro e mirano a tutelare l'imputato in absentia.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non è ritenuto compromesso dal requisito formale; al contrario, la formalizzazione della volontà di impugnare lo rende più effettivo.

  • art. 27 Cost.

    Non rilevata incompatibilità con i principi concernenti le responsabilità penali e le garanzie processuali; la norma procedurale non incide sulla presunzione di non colpevolezza in modo illegittimo.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo e del contraddittorio non viene violato: i requisiti formali per l'accesso al grado successivo non impediscono il contraddittorio ma lo rendono più consapevole e mirato quando l'imputato era assente.

Massime di principio

  • Se si intende proporre appello contro una sentenza pronunciata in absentia, è essenziale conferire uno specifico mandato ad impugnare all'avvocato e procedere all'espressa elezione di domicilio indicata dalla norma; la mancanza di entrambi i requisiti comporta inammissibilità.
  • I requisiti di forma previsti dall'art. 581, comma 1-quater, vanno considerati come garanzia a favore dell'imputato contumace, mirano a rendere consapevole e tempestiva la volontà di impugnare e non si configurano automaticamente come violazione dei diritti costituzionali.
  • Le censure costituzionali contro regole procedurali formali richiedono argomentazioni concrete che dimostrino un pregiudizio effettivo e non mere asserzioni generiche; la mera invocazione di principi costituzionali non basta.
  • In presenza di cambiamenti normativi (diritto intertemporale), adeguarsi prontamente alle nuove previsioni procedurali è fondamentale: l'ignoranza o l'inadempimento formale espone all'inammissibilità del rimedio.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, conservare documentazione del mandato, prove di elezione di domicilio e di comunicazioni (PEC, raccomandate, procura) e valutare tempestivamente eventuali rimedi straordinari qualora venga dichiarata l'inammissibilità.

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