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Sentenza

Sentenza n. 914/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5752/2024 emessa in data 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di 500 euro, oltre al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 5752/2024 del Tribunale di Milano, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro previsto per la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a dare esecuzione a tale riconoscimento, oltre al rimborso delle spese legali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notificazione al Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha verificato che la pronuncia fosse passata in giudicato e che fosse stata notificata all’Amministrazione il 10 febbraio 2025; ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori centoventi giorni per l’esecuzione. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi indicati dalla disposizione; nel caso concreto, la condizione è stata ritenuta integrata dal passaggio in giudicato della sentenza civile e dalla sua mancata esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è stata ritenuta applicabile quale ulteriore condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, essendo stata accertata la notificazione della sentenza al Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di condanna pecuniaria per l’inosservanza del giudicato è stata respinta perché, in relazione all’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza civile posta in esecuzione quale base del beneficio economico di 500 euro mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato, notificata all’amministrazione debitrice, che impone uno specifico obbligo di prestazione o di pagamento.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l’attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione e alle circostanze concrete, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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