Cassazione Civile, Ordinanza n. 21496/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e, sul secondo motivo, ha escluso l'omessa pronuncia della CTR rilevando che il giudice d'appello aveva comunque vagliato le deduzioni, qualificandole come tardive e inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del rigetto di una richiesta di riesame di due avvisi di accertamento con cui il Comune aveva recuperato maggiore ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, con esclusione delle sanzioni. In appello la CTR ha rigettato l'impugnazione principale della contribuente e dichiarato tardivo l'appello incidentale del Comune, ritenendo che alcuni motivi fossero stati introdotti per la prima volta in una memoria illustrativa depositata in primo grado, quindi inammissibili ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la censura relativa agli artt. 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992 era stata proposta sin dal ricorso introduttivo e solo meglio illustrata nella memoria; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, perché la CTR non si sarebbe pronunciata nel merito sulle doglianze già contenute nel ricorso originario. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità perché il ricorso non riportava il contenuto concreto della memoria illustrativa, impedendo di verificare se le deduzioni fossero davvero nuove o solo difensive. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la CTR aveva effettivamente esaminato il profilo della motivazione sulla base imponibile e aveva espresso una decisione di inammissibilità, non essendovi quindi omessa pronuncia.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
Le censure introdotte solo con memoria illustrativa in primo grado sono inammissibili; in cassazione la parte deve allegare con precisione il contenuto degli atti per consentire il controllo sulla loro novità o meno.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nel censurare la ritenuta tardività di deduzioni svolte in memoria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio processuale; la Corte ribadisce che anche nei vizi in procedendo valgono i requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della censura; non è sufficiente un rinvio generico ad atti del giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione; nel caso concreto non vi era omissione perché la CTR aveva valutato le deduzioni dichiarandole inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formalmente rubricato come omessa motivazione è stato letto, nella sostanza, come deduzione di omessa pronuncia; è stata comunque esclusa la sussistenza del vizio.
art. 1 d.lgs. n. 504/1992
Richiamato quale norma sul presupposto dell'ICI, rispetto alla quale la contribuente sosteneva l'assenza di variazioni imponibili.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Richiamato quale norma sulla base imponibile ICI, oggetto della contestazione della contribuente.
art. 6, comma 4, l. n. 212/2000
Citata dalla CTR per valorizzare che, pur senza obbligo di nuova denuncia ICI, l'amministrazione conosceva già l'accordo di programma e il frazionamento del terreno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si denuncia un vizio in procedendo, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.
- La verifica della novità di una censura o di una deduzione svolta in memoria richiede la puntuale trascrizione o comunque la chiara indicazione del contenuto dell'atto; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia comunque esaminato la questione, anche solo per dichiararla inammissibile o tardiva: la decisione sulla ritualità della deduzione esclude la totale mancanza di statuizione sul punto.
- La censura di mancanza di motivazione deve essere coerentemente ricondotta al corretto vizio processuale o motivazionale; la mera rubrica del motivo non prevale sul suo effettivo contenuto.
- Laddove la questione verta sulla tardività di motivi introdotti con memoria nel processo tributario, la parte che contesta l'inammissibilità deve dimostrare in modo puntuale che si trattava di mere argomentazioni difensive rispetto a domande già proposte nel ricorso originario.
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