Sentenza n. 12262/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana prot. N. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 21.07.2025 e notificato in data 14.10.2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato sui precedenti penali del coniuge della richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni e la documentazione trasmesse in riscontro al preavviso di rigetto. La ricorrente aveva rappresentato di non convivere più con il coniuge, rientrato nel Paese d’origine, e di essere stata vittima del tentato omicidio per il quale il medesimo era stato condannato. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 6 l. n. 91/1992, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, motivazione carente, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, sostenendo che i precedenti del coniuge non avrebbero dovuto precluderle la cittadinanza, anche perché la figlia aveva ottenuto lo status e il coniuge non avrebbe potuto automaticamente conseguirlo per effetto della cittadinanza della moglie. Il Ministero ha sostenuto che le osservazioni fossero state trasmesse oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis e, pertanto, non fossero valutabili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Dagli atti risultava che la ricorrente aveva inviato il 9 giugno 2025, tramite la PEC indicata nel preavviso del 27 maggio 2025, una memoria contenente elementi informativi rilevanti e una richiesta di proroga, e aveva successivamente trasmesso il 7 luglio 2025 la documentazione a sostegno. Entrambe le comunicazioni precedevano il decreto del 21 luglio 2025. Il Collegio ha affermato che il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio e non perentorio; le osservazioni tardive devono comunque essere valutate se pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, prima della chiusura della fase istruttoria. Il Ministero, invece, aveva erroneamente dato atto dell’assenza di osservazioni e non aveva esaminato gli elementi dedotti dalla ricorrente. La violazione ha inciso sulla legittimità del diniego, poiché il preavviso costituisce uno strumento essenziale di partecipazione e contraddittorio procedimentale. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione: il giudice non ha riconosciuto direttamente il diritto alla cittadinanza, ma ha imposto la regressione del procedimento e la riedizione del potere, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ma il giudice non ha deciso nel merito la spettanza dello status, limitandosi ad annullare il diniego per vizio procedimentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
il termine di dieci giorni dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 [...] non è perentorio
Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto ha natura ordinatoria. L’Amministrazione deve valutare le osservazioni, anche tardive, quando siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, prima della chiusura della fase istruttoria.
artt. 5 e 6 l. n. 91/1992
Sono stati invocati dalla ricorrente per contestare la rilevanza dei precedenti penali del coniuge e la possibilità che questi conseguisse automaticamente la cittadinanza; le relative censure sono state assorbite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio e non perentorio, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorietà.
- Le osservazioni presentate oltre il termine dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 devono essere valutate dall’Amministrazione quando siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, prima della chiusura della fase istruttoria.
- L’Amministrazione viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990 quando, dopo aver ricevuto tempestivamente rispetto alla conclusione del procedimento osservazioni e documenti rilevanti, consideri erroneamente non pervenute le controdeduzioni o ometta di esaminarne il contenuto.
- L’accoglimento della censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale comporta l’annullamento del diniego e la regressione del procedimento, senza che il giudice possa pronunciarsi direttamente sulla spettanza del bene della vita; l’Amministrazione deve riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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