Cassazione Penale, Sentenza n. 32001/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti dell'indagato per sequestro di persona, lesioni personali e rapina del 25 novembre 2020. L'indagato deduce: (1) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva specifica (art. 274, comma 1, lett. c), sostenendo che il Tribunale ha ancorato l'esigenza cautelare esclusivamente alla gravità dei fatti e ha contraddetto l'assunto secondo cui l'atto sarebbe stato motivato da una vendetta coniugale, data la condizione di incensurato; (2) vizio di motivazione e carenza dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della custodia in carcere, poiché misure meno afflittive come gli arresti domiciliari avrebbero potuto contenere il rischio cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato l'onere di devolvere specifiche doglianze di merito sul fatto e sulle fonti di prova utili a consentire alla Corte di legittimità di pronunciarsi; inoltre, le censure sollevate non erano state tutte dedotte in sede di riesame (tra l'altro la difesa in quella sede aveva contestato il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, non il pericolo di recidiva), per cui le argomentazioni non potevano essere esaminate dalla Cassazione. In ogni caso i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata sul pericolo di reiterazione in ragione delle modalità violente della condotta e della partecipazione in gruppo, e aveva spiegato perché la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 274, comma 1, lettera c) c.p.p.
Norma richiamata in relazione al pericolo di recidiva specifica quale esigenza cautelare che giustifica la custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale pericolo valorizzando le modalità della condotta e la personalità dell'indagato.
articolo 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato per evidenziare la peculiarità del giudizio di riesame e l'onere del ricorrente di specificare le doglianze attinenti al merito affinché il giudice del riesame fornisca risposte complete; la mancata devoluzione impedisce alla Cassazione di esaminare censure nuove o non specificate.
articolo 606, c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulle valutazioni probatorie: la Cassazione non può esaminare censure che richiedono cognizione di fatto non devoluta.
Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962 (orientamento giurisprudenziale)
Precedente citato per affermare il principio secondo cui, nelle impugnazioni avverso provvedimenti 'de libertate', il ricorrente deve devolvere specifiche questioni di fatto e prova.
articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; non incide sul merito ma sulle modalità esecutive dell'ordinanza.
Massime di principio
- In impugnazioni avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale (misure cautelari), il ricorrente deve specificare e devolvere le doglianze di fatto e di prova già in sede di riesame: censure nuove o generiche sono inammissibili in Cassazione.
- La Corte di legittimità, per limiti normativi, non può svolgere un nuovo esame dei fatti o delle valutazioni probatorie non previamente devolute; occorre concentrare le contestazioni sul punto e sui mezzi di prova che si intendono impugnare.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere adeguatamente motivata anche valorizzando la gravità delle modalità della condotta e la partecipazione in gruppo, oltre alla personalità dell'indagato, e ciò può giustificare la custodia in carcere anche se l'indagato risulta incensurato.
- La custodia in carcere resta misura estrema, ma è legittima se il giudice fornisce motivazione specifica e proporzionata che dimostri l'inefficacia di misure meno afflittive rispetto alle esigenze cautelari.
- Il mancato specifico contrasto in sede di riesame su profili determinanti (es. pericolo di recidiva) comporta la perdita della possibilità di farli valutare in Cassazione; è dunque strategico per la difesa sollevare e documentare tutti i profili pertinenti già nelle fasi precedenti del giudizio.
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