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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33241/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'11 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti commessi il 3 febbraio 2022, qualificati come furto aggravato, evasione e detenzione di arma bianca. Con l'impugnazione sono state contestate valutazioni in fatto compiute dai giudici di merito e la determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che le sentenze di primo e secondo grado, da leggere come un unico corpo motivazionale, hanno valorizzato il materiale istruttorio e fornito una motivazione logica, esaustiva e conforme ai principi di diritto. I motivi di ricorso sono stati ritenuti meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta, e comunque diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La memoria depositata tempestivamente si è limitata sostanzialmente a ribadire le ragioni del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi reiterassero censure già esaminate e sollecitassero una rivalutazione del merito probatorio. È stata confermata, quindi, la decisione di appello e la condanna per furto aggravato, evasione e detenzione di arma bianca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro prevista dalla legge, il cui importo non è determinabile dal testo disponibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e adeguatamente esaminate dalla corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, esaustiva e conforme ai principi di diritto.
  • Le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate unitariamente come una motivazione integrata quando la decisione d'appello recepisca e sviluppi l'iter argomentativo della pronuncia di primo grado, fornendo risposta alle doglianze proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoEvasioneDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustiziaArmi
IstitutiOnere della prova

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