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Sentenza

Sentenza n. 2738/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 165/2026, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici indicati in quel giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 165/2026, ritualmente notificata e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, al pari dei docenti di ruolo. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha depositato documentazione sugli adempimenti svolti, sostenendo di avere trasmesso i dati della sentenza e della ricorrente all’ente competente per l’accredito; la ricorrente ha però dichiarato di non avere ricevuto le somme. Non ha insistito sulle spese legali già riconosciute nel giudizio presupposto, il cui pagamento risultava documentato.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che risultasse provato l’integrale adempimento del Ministero. Il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto è stato documentato e non è stato oggetto di insistenza; invece, la nota ministeriale attestante la trasmissione dei dati per il borsellino elettronico non prova l’effettivo accredito della Carta del docente. In applicazione dell’art. 2697 c.c., una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spettava all’Amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova che non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dell’interessata, interverrà in via sostitutiva il commissario ad acta nominato, che avrà ulteriori 90 giorni e potrà delegare altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio; non gli spetta un compenso ulteriore. Il TAR ha respinto la richiesta di fissare una penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della natura e dell’entità del credito. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa, seppure costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto, né compiutamente provato di aver corrisposto le somme dovute alla ricorrente a titolo di “carta del docente”, essendosi limitata a depositare una nota degli uffici con la quale il Ministero ha riferito di aver trasmesso all’ente all’uopo competente “i dati della sentenza e della parte ricorrente della carta docente sul borsellino elettronico personale della ricorrente”.

    La prova del titolo giudiziale e del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza grava sul ricorrente; una volta fornita tale prova, l’Amministrazione deve dimostrare l’adempimento o i fatti che rendono inefficace o estinguono il diritto. La mera trasmissione dei dati necessari all’accredito non dimostra che le somme siano state effettivamente corrisposte.

  • art. 2697 c.c.

    Per il resto, ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nel caso di specie, del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.

    Nel giudizio di ottemperanza, provato dalla parte il fatto costitutivo della pretesa esecutiva, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sull’Amministrazione che li eccepisce.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza, ad eccezione del pagamento delle spese legali, documentato con il relativo decreto e su cui la parte non ha espressamente insistito nella memoria depositata.

    Il decorso del termine previsto dalla norma, insieme alla mancata prova dell’adempimento del titolo esecutivo, consente di ritenere integrati i presupposti per l’ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

    Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale entro un termine e predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania - sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”), al pari dei docenti di ruolo, per aver prestato servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici specificati nella medesima sentenza.

    La pronuncia presupposta aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il beneficio della Carta del docente, al pari dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici individuati nel giudicato; questa sentenza ne dispone l’integrale esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.

    La disposizione è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro: se il commissario ad acta nominato è un dirigente del Ministero resistente, l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a un compenso ulteriore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente prova il titolo esecutivo ritualmente notificato e il fatto costitutivo del diritto azionato, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento o i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
  • La prova della trasmissione interna dei dati o degli atti necessari all’esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme non equivale alla prova dell’effettivo pagamento o accredito al creditore.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento sostitutivo, su istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora può essere negata quando, considerate la natura e l’entità del credito, risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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