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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/852

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro complessivo di divieti, restrizioni e obblighi di tracciabilità per ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'Unione. Vieti esportazione, importazione e fabbricazione di taluni composti, miscele e prodotti con aggiunta di mercurio, limita specifici processi industriali e disciplina in modo dettagliato amalgama dentale, estrazione aurifera artigianale e rifiuti di mercurio. La normativa attua e integra la Convenzione di Minamata, prevedendo inoltre poteri delegati, atti di esecuzione, obblighi di relazione e un sistema di sanzioni nazionali.

Disciplina organica del mercurio nell'Unione: commercio, fabbricazione, uso, stoccaggio e gestione dei rifiuti, con allineamento alla Convenzione di Minamata.

Ambito di applicazione

Si applica al mercurio metallico, ai composti del mercurio, alle miscele di mercurio e ai prodotti con aggiunta di mercurio, nonché ai processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o suoi composti e ai rifiuti di mercurio. Coinvolge operatori economici, importatori, esportatori, fabbricanti, gestori di impianti di stoccaggio/trasformazione/smaltimento, operatori del settore odontoiatrico e soggetti attivi nell'estrazione e trasformazione dell'oro artigianale e su piccola scala. Si applica in tutta l'Unione dal 1o gennaio 2018, con alcune disposizioni applicabili in date specifiche precedenti o successive; resta ferma la possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare misure più rigorose conformi ai Trattati e notificate alla Commissione. È fatta salva, per i rifiuti di mercurio, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, nonché di altre normative UE più restrittive sui prodotti con aggiunta di mercurio.

Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio

Il regolamento istituisce un quadro unitario dell'Unione per ridurre in modo significativo i rilasci e le emissioni di mercurio, sostanza qualificata nei considerando come altamente tossica e pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. L'intervento è motivato dalla natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio e dall'esigenza di allineare il diritto dell'Unione alla Convenzione di Minamata, integrando al contempo l'acquis UE con misure in parte più rigorose rispetto allo standard convenzionale.

Ambito di applicazione e finalità

L'articolo 1 stabilisce misure e condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, nonché alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio e alla gestione dei rifiuti di mercurio. La finalità è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e composti del mercurio. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2018, senza precludere misure nazionali più rigorose conformi ai Trattati e notificate alla Commissione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 fornisce definizioni operative essenziali per l'applicazione del regolamento. In particolare, chiarisce cosa debba intendersi per mercurio metallico, composto del mercurio, miscela, prodotto con aggiunta di mercurio, rifiuto di mercurio, esportazione, importazione, smaltimento, estrazione primaria di mercurio, trasformazione e immissione sul mercato. La nozione di importazione è ampia e include l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione; l'immissione sul mercato comprende anche l'importazione.

Restrizioni commerciali: esportazione e importazione

L'articolo 3 vieta l'esportazione del mercurio e, per i composti e le miscele elencati nell'allegato I, impone divieti a partire dalle date ivi indicate. È prevista una deroga limitata per l'esportazione di taluni composti destinati a ricerca o analisi di laboratorio. Resta inoltre vietata l'esportazione ai fini di recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano già nel divieto specifico.

L'articolo 4 disciplina l'importazione: il mercurio e le miscele di cui all'allegato I, compresi i rifiuti di mercurio provenienti dalle fonti considerate all'articolo 11, non possono essere importati per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. L'importazione per smaltimento è consentita solo se il paese esportatore non dispone di capacità interne di trasformazione. Per gli usi consentiti nell'Unione, l'importazione è subordinata ad autorizzazione scritta dello Stato membro importatore e al rispetto di condizioni specifiche legate alla provenienza del mercurio e alla partecipazione o meno del paese esportatore alla Convenzione di Minamata. È inoltre vietata l'importazione di mercurio destinato all'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala. Quando l'importazione di rifiuti di mercurio è consentita, continua ad applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Divieti sui prodotti con aggiunta di mercurio

L'articolo 5 vieta esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato II, alle date stabilite nello stesso allegato. Il divieto non si applica a prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile, né a prodotti utilizzati per ricerca, taratura della strumentazione o come campioni di riferimento. L'allegato II dettaglia i prodotti interessati, tra cui batterie e accumulatori, interruttori e relè, diverse categorie di lampade, cosmetici, pesticidi, biocidi e determinati dispositivi di misura non elettronici.

Processi industriali e stoccaggio temporaneo

L'articolo 7 vieta l'uso di mercurio e composti del mercurio nei processi di fabbricazione indicati nell'allegato III, parte I, e consente l'uso nei processi elencati nella parte II soltanto alle condizioni ivi previste. Tra gli altri, sono disciplinati i processi di produzione di cloruro di vinile monomero, cloro-alcali, metilato o etilato di sodio o potassio e poliuretano. Il regolamento richiede che lo stoccaggio temporaneo di mercurio, composti e miscele sia ecologicamente corretto e conforme alla normativa sulle sostanze pericolose e sulle emissioni industriali; la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire requisiti tecnici uniformi, coerenti con le decisioni della Convenzione di Minamata.

Nuovi prodotti e nuovi processi: autorizzazione caso per caso

L'articolo 8 introduce una clausola di chiusura per evitare l'immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e l'avvio di nuovi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti del mercurio, se non esistenti prima del 1o gennaio 2018. La regola opera salvo autorizzazione della Commissione o applicazione della direttiva 2011/65/UE. Sono escluse talune apparecchiature militari, spaziali e le modifiche tecniche che riducono l'uso di mercurio nei prodotti già esistenti. Chi intenda chiedere l'autorizzazione deve notificare l'autorità nazionale competente con una descrizione tecnica, una valutazione benefici/rischi, prove dell'assenza di alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio e un piano di uso e smaltimento sicuro. La Commissione valuta la domanda e adotta una decisione mediante atto di esecuzione. Entro il 30 giugno 2018 deve inoltre essere reso disponibile online un inventario dei processi e prodotti preesistenti e delle restrizioni applicabili.

Estrattiva aurifera artigianale e amalgama dentale

L'articolo 9 vieta le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che utilizzano l'amalgamazione del mercurio. In caso di più che casi isolati di inosservanza, l'autorità competente deve elaborare e attuare un piano d'azione nazionale conforme all'allegato IV, che contiene obiettivi, misure di eliminazione di pratiche ad alto impatto, strategie di formalizzazione del settore, stime di base, iniziative sanitarie e calendario di attuazione.

L'articolo 10 disciplina in modo articolato l'amalgama dentale. Dal 1o gennaio 2019 esso può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata e l'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato. Dal 1o luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per denti decidui, minori di 15 anni, donne in gravidanza o in allattamento, salvo stretta necessità medica. Ogni Stato membro deve adottare entro il 1o luglio 2019 un piano nazionale per la graduale eliminazione dell'amalgama dentale, da pubblicare online e trasmettere alla Commissione. Dal 1o gennaio 2019 gli studi odontoiatrici che utilizzano o rimuovono amalgama devono essere dotati di separatori di amalgama; quelli messi in servizio dal 1o gennaio 2018 devono garantire una ritenzione almeno del 95 %, requisito che diventa obbligatorio per tutti i separatori in uso dal 1o gennaio 2021. I dentisti devono inoltre assicurare la raccolta e gestione dei rifiuti di amalgama da parte di operatori autorizzati e non possono rilasciarli nell'ambiente.

Rifiuti di mercurio, stoccaggio e tracciabilità

L'articolo 11 qualifica come rifiuti il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da fonti rilevanti quali l'industria cloro-alcali, la purificazione del gas naturale, l'estrazione e fusione di metalli non ferrosi e l'estrazione dal cinabro nell'Unione. Tali rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute e senza danno all'ambiente e non devono essere rigenerati.

L'articolo 12 impone agli operatori dei settori interessati un obbligo di comunicazione annuale entro il 31 maggio sulle quantità di rifiuti di mercurio immagazzinate e inviate agli impianti, nonché sull'identità e ubicazione degli impianti e sui certificati rilasciati dagli operatori di stoccaggio temporaneo, trasformazione e stoccaggio permanente. Gli obblighi cessano per gli impianti di cloro-alcali un anno dopo la completa eliminazione delle celle a mercurio e la consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento.

L'articolo 13 consente, in deroga alla direttiva 1999/31/CE, lo stoccaggio temporaneo in forma liquida dei rifiuti di mercurio in impianti in superficie appositamente destinati e attrezzati, con scadenza della deroga dal 1o gennaio 2023. La Commissione può prorogare tale periodo fino a tre anni mediante atto delegato. Prima dello smaltimento permanente i rifiuti devono essere trasformati e, se del caso, solidificati; lo stoccaggio permanente è ammesso solo in miniere di sale o formazioni equivalenti, oppure in impianti in superficie equivalenti, con separazione dagli altri rifiuti e rispetto dei requisiti della direttiva 1999/31/CE.

L'articolo 14 istituisce un sistema di tracciabilità fondato su registri e certificati. Gli impianti di stoccaggio temporaneo, di trasformazione e di stoccaggio permanente devono annotare l'origine, la quantità, i fornitori e i proprietari dei rifiuti, le destinazioni e le operazioni di smaltimento, nonché le quantità giacenti a fine mese. Sono previsti certificati per il trasferimento, la trasformazione e lo stoccaggio permanente, da trasmettere senza indugio ai soggetti interessati e da inviare annualmente alle autorità competenti entro il 31 gennaio.

Siti contaminati, relazioni e monitoraggio

L'articolo 15 prevede uno scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri sulle misure nazionali per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio. Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione deve pubblicare online le informazioni raccolte, incluso un inventario dei siti contaminati.

L'articolo 18 impone agli Stati membri, entro il 1o gennaio 2020 e poi a intervalli adeguati, di presentare e pubblicare relazioni sull'attuazione del regolamento, sui dati necessari per adempiere agli obblighi informativi verso la Convenzione di Minamata, sulle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 12 e sugli elenchi di scorte superiori a 50 tonnellate metriche, di rifiuti di mercurio accumulati oltre 50 tonnellate e, se noti, di fonti superiori a 10 tonnellate metriche annue. È prevista la possibilità di non pubblicare alcune informazioni per motivi di riservatezza ambientale, nei limiti della direttiva 2003/4/CE. La Commissione mette a disposizione uno strumento elettronico e può adottare questionari e indicatori tramite atti di esecuzione.

L'articolo 19 prevede un primo riesame della Commissione entro il 30 giugno 2020 su tre profili: regolazione delle emissioni dei crematori, fattibilità dell'eliminazione graduale dell'amalgama dentale nel lungo periodo, preferibilmente entro il 2030, e ulteriore allineamento dell'allegato II alla normativa UE sui prodotti con aggiunta di mercurio. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione deve poi presentare una relazione generale sull'attuazione e il riesame del regolamento, con possibile proposta legislativa.

Poteri della Commissione, sanzioni e disposizioni finali

L'articolo 20 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I, II, III e IV per adeguarli alle decisioni della Conferenza delle parti della Convenzione, purché l'Unione abbia sostenuto tali decisioni con decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. L'articolo 21 regola durata, proroga, revoca e controllo degli atti delegati, con consultazione degli esperti degli Stati membri e termini di obiezione di Parlamento e Consiglio. L'articolo 22 disciplina la procedura di comitato per i moduli di importazione/esportazione, i requisiti tecnici di stoccaggio, le decisioni sui nuovi prodotti o processi e i questionari di relazione.

L'articolo 16 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e di notificarle alla Commissione. Infine, l'articolo 23 abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 dal 1o gennaio 2018, mentre l'articolo 24 stabilisce l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione generale dal 1o gennaio 2018, con anticipazione dell'efficacia dell'allegato III, parte I, lettera d), all'11 dicembre 2017.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e definizioni

L'articolo 1 definisce l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e composti del mercurio, regolando uso, stoccaggio, commercio, fabbricazione e rifiuti. L'articolo 2 contiene le definizioni chiave di mercurio, composti, miscele, prodotti con aggiunta di mercurio, rifiuti di mercurio, esportazione, importazione, smaltimento, estrazione primaria, trasformazione e immissione sul mercato.

Restrizioni al commercio di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

L'articolo 3 vieta l'esportazione del mercurio, vieta l'esportazione dei composti e delle miscele elencati nell'allegato I dalle date ivi indicate e consente solo in via eccezionale l'esportazione di taluni composti per ricerca o analisi di laboratorio; vieta anche l'esportazione ai fini di recupero nei casi previsti. L'articolo 4 vieta l'importazione del mercurio e delle miscele di cui all'allegato I per fini diversi dallo smaltimento, consente l'importazione per usi consentiti solo in presenza di autorizzazione scritta dello Stato membro importatore e in presenza delle condizioni relative alla provenienza del mercurio, vieta l'importazione di composti per recupero e quella di mercurio destinato all'estrazione aurifera artigianale e su piccola scala. L'articolo 5 vieta, alle date stabilite nell'allegato II, esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio, con alcune esclusioni per prodotti militari/protezione civile e per ricerca, taratura o campioni di riferimento.

Processi industriali, stoccaggio e nuovi prodotti/processi

L'articolo 7 vieta l'uso di mercurio e composti nei processi indicati nell'allegato III, parte I, e consente solo alle condizioni dell'allegato III, parte II, taluni impieghi, imponendo lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto ai sensi delle direttive 2012/18/UE e 2010/75/UE. L'articolo 8 vieta nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione non esistenti prima del 1o gennaio 2018, salvo autorizzazione della Commissione o applicazione della direttiva 2011/65/UE; prevede una procedura di notifica, valutazione e decisione della Commissione, e impone la pubblicazione entro il 30 giugno 2018 di un inventario dei processi e prodotti esistenti. L'articolo 6 e l'articolo 22 disciplinano moduli e atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo procedura d'esame.

Estrattiva aurifera artigianale e amalgama dentale

L'articolo 9 vieta le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio; se vi sono più che casi isolati di inosservanza, l'autorità competente deve elaborare e attuare un piano d'azione nazionale conforme all'allegato IV. L'articolo 10 disciplina la progressiva eliminazione dell'amalgama dentale: dal 1o gennaio 2019 solo in forma incapsulata pre-dosata, dal 1o luglio 2018 vietata per denti decidui, minori di 15 anni, donne in gravidanza o in allattamento salvo necessità medica specifica; ogni Stato membro deve adottare un piano nazionale entro il 1o luglio 2019. Dal 1o gennaio 2019 gli studi odontoiatrici devono dotarsi di separatori di amalgama con livello minimo di ritenzione del 95 % e i dentisti devono far gestire i rifiuti di amalgama tramite operatori autorizzati, senza rilascio nell'ambiente.

Rifiuti di mercurio, tracciabilità e stoccaggio

L'articolo 11 qualifica come rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE, il mercurio e i composti derivanti da determinate fonti considerevoli, tra cui industria cloro-alcali, purificazione del gas naturale, estrazione e fusione di metalli non ferrosi e estrazione dal cinabro nell'Unione. L'articolo 12 impone agli operatori di tali settori un obbligo annuale di trasmissione di informazioni entro il 31 maggio su quantità immagazzinate, spedite e impianti coinvolti, nonché certificati di stoccaggio/trasformazione/stoccaggio permanente. L'articolo 13 consente lo stoccaggio temporaneo in forma liquida dei rifiuti di mercurio in deroga alla direttiva 1999/31/CE fino al 1o gennaio 2023, con possibilità di proroga fino a tre anni mediante atto delegato; prima dello smaltimento permanente è richiesta trasformazione e, se del caso, solidificazione, con stoccaggio permanente soltanto in miniere di sale, formazioni di roccia dura equivalenti o impianti in superficie idonei. L'articolo 14 istituisce un sistema dettagliato di registri e certificati lungo tutta la catena di gestione dei rifiuti di mercurio, con trasmissione annuale alle autorità competenti entro il 31 gennaio.

Siti contaminati, sanzioni, relazioni e riesame

L'articolo 15 prevede uno scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri sui siti contaminati da mercurio e la pubblicazione entro il 1o gennaio 2021 di un inventario online. L'articolo 16 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione. L'articolo 18 impone relazioni nazionali entro il 1o gennaio 2020 e poi a intervalli adeguati, includendo attuazione, informazioni per la convenzione, sintesi dei dati ex articolo 12 e inventari di scorte e fonti; la Commissione può adottare questionari e strumenti elettronici. L'articolo 19 prevede una valutazione della Commissione entro il 30 giugno 2020 su crematori, amalgama dentale e ulteriore allineamento dell'allegato II, e una relazione complessiva entro il 31 dicembre 2024 con eventuale proposta legislativa.

Poteri della Commissione, abrogazione ed entrata in vigore

L'articolo 20 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I-IV per allinearli alle decisioni della Conferenza delle parti della Convenzione di Minamata, previa decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. L'articolo 21 disciplina durata quinquennale della delega dal 13 giugno 2017, proroga tacita, revoca, consultazione degli esperti e procedimento di obiezione di Parlamento e Consiglio; l'articolo 22 regola la procedura di comitato per moduli, requisiti tecnici, autorizzazioni e questionari. L'articolo 23 abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 dal 1o gennaio 2018, con rinvio alla tavola di concordanza dell'allegato V. L'articolo 24 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1o gennaio 2018, salvo l'allegato III, parte I, lettera d), applicabile dall'11 dicembre 2017.

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