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Sentenza

Sentenza n. 9198/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 48,5 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.

Giustizia amministrativa202604063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui la candidata, pur avendo superato la soglia di idoneità, non è stata inserita tra gli idonei non vincitori per effetto del limite del 20 per cento previsto dalla disciplina della cosiddetta taglia idonei

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, gli atti presupposti e il bando, chiedendo l'inserimento tra gli idonei non vincitori e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico dovesse rientrare tra il personale sanitario escluso dal limite del 20 per cento degli idonei non vincitori, in quanto la professione di chimico è qualificata come professione sanitaria, e tra il personale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, in ragione delle funzioni di polizia giudiziaria. In secondo luogo, ha sostenuto che la disciplina della taglia idonei non fosse applicabile perché il concorso era stato modificato con riapertura dei termini nel 2024 e il bando era stato riadottato nel 2025, durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Ha infine dedotto che il ritardo nella conclusione della procedura avrebbe leso l'affidamento, la par condicio e il buon andamento, poiché la graduatoria avrebbe potuto essere approvata prima della riapplicazione del limite. Le amministrazioni hanno eccepito la carenza di interesse e hanno sostenuto la legittimità dell'applicazione della taglia idonei.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo concreto e attuale l'interesse della candidata all'inserimento tra gli idonei non vincitori, poiché tale posizione può risultare utile in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che l'espressione personale sanitario e sociosanitario contenuta nell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 si riferisca al personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale, non alla mera appartenenza astratta a una professione sanitaria. L'Ispettore Chimico è invece una figura tecnico-amministrativa inquadrata nei ruoli del Ministero dell'agricoltura. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è stata considerata meramente funzionale e non idonea a ricondurre il personale all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, che individua categorie professionali sulla base dello specifico ordinamento di appartenenza. Quanto alla seconda censura, il TAR ha interpretato restrittivamente l'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, ritenendo che la sospensione della taglia idonei riguardi soltanto le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 non ha modificato la data rilevante di indizione della procedura. Neppure la riadozione del bando nel 2025, effettuata in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha integrato una nuova indizione: essa ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, essendo diretta solo a colmare il deficit motivazionale relativo alla scelta di bandire un nuovo concorso invece di utilizzare precedenti graduatorie. La deroga non può essere estesa in via analogica o a fortiori a concorsi banditi nel 2024. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale della deroga rientra nella discrezionalità legislativa, è coerente con il rafforzamento della capacità assunzionale della PA e non determina una disparità irragionevole. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso l'esistenza di un termine generale e perentorio di durata delle procedure concorsuali e ha negato un affidamento tutelabile sulla conclusione della procedura entro il periodo di sospensione della taglia idonei. Il protrarsi della procedura è stato inoltre ricondotto ai ricorsi e alle pronunce giurisdizionali intervenuti sul bando, non a un'inerzia dell'amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

    La deroga alla limitazione del 20 per cento riguarda il personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale e il personale appartenente agli ordinamenti indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; non è sufficiente che il profilo professionale sia astrattamente sanitario o svolga funzioni di polizia giudiziaria.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

    Le categorie escluse sono individuate in base allo specifico ordinamento di appartenenza e allo status giuridico, non in base allo svolgimento di singole funzioni di polizia giudiziaria.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La sospensione della taglia idonei ha ambito temporale tassativo: riguarda le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025; non si estende ai concorsi banditi nel 2024 per effetto della riapertura dei termini o della successiva riadozione del bando.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025

    il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione conferma un assetto normativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, rilevante nella valutazione della ragionevolezza della delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria collegata alla perdita di chance non è stata accolta, poiché il ricorso principale è stato ritenuto infondato.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Non è stata ravvisata una violazione dei termini o dei doveri di conclusione del procedimento, non esistendo un termine generale e perentorio di durata delle procedure concorsuali e risultando il protrarsi dell'iter collegato a contenziosi e pronunce giurisdizionali.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025 è stata ritenuta manifestamente infondata, non ravvisandosi una disparità di trattamento irragionevole né una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esclusione dalla limitazione del numero degli idonei prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, la nozione di personale sanitario e sociosanitario va riferita al personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale, non alla mera qualificazione astratta del profilo come professione sanitaria quando il concorso riguarda una figura tecnico-amministrativa di un diverso ministero.
  • Lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria non riconduce automaticamente il dipendente tra le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; rilevano lo specifico ordinamento di appartenenza e lo status giuridico, non la sola funzione esercitata.
  • La sospensione della limitazione degli idonei prevista dall'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025 è una deroga di stretta interpretazione e si applica soltanto alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; non può essere estesa per analogia ai concorsi banditi nel 2024.
  • La riapertura dei termini di un concorso e la successiva riadozione del bando disposta per conformarsi a una pronuncia giurisdizionale non integrano una nuova indizione quando l'intervento si limita a colmare un vizio motivazionale senza modificare sostanzialmente la procedura; ai fini del regime normativo applicabile resta rilevante la data originaria di pubblicazione del bando.
  • L'interesse della candidata non vincitrice all'inserimento tra gli idonei è concreto e attuale quando tale collocazione può procurare un'utilità giuridicamente apprezzabile in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria.
  • L'assenza di un termine generale e perentorio di durata delle procedure concorsuali esclude che il mero protrarsi dell'iter determini automaticamente l'illegittimità della graduatoria o un affidamento tutelabile sulla conclusione entro una determinata disciplina temporale, soprattutto quando il ritardo dipende da contenziosi e pronunce giurisdizionali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

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