Sentenza del 18/11/2021 n. 35195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento catastale che ha modificato il classamento del loro negozio comunicato tramite procedura DOCFA, deducendo violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e difetto di motivazione: l'avviso non sarebbe sufficientemente motivato e, inoltre, le deduzioni e la documentazione dell'Ufficio sarebbero emerse solo in fase di appello, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nella procedura DOCFA l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la differenza derivi da diversa valutazione tecnica; i ricorrenti non hanno dimostrato la tardiva produzione di documenti da parte dell'Ufficio né prodotto in primo grado documentazione autosufficiente atta a sostenere le loro censure. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite (Euro 2.700,00 ciascuno) e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000
Principio del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la Corte valuta la presunta carenza motivazionale alla luce della procedura DOCFA e ritiene che, in tale procedura collaborativa, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe possa essere sufficiente quando la discrepanza derivi da diversa valutazione tecnica.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico dei ricorrenti.
Cassazione
n. 21505/2010; n. 31809/2018; n. 12777/2018; n. 19990/2019 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza consolidata distingue la procedura DOCFA dalla procedura di riclassamento: nel riclassamento è richiesta motivazione più rigorosa (individuazione delle discontinuità), mentre nella DOCFA può essere sufficiente la mera indicazione dei dati oggettivi se la differenza è da ricondurre a diversa valutazione tecnica; tuttavia la tardiva introduzione di nuovi elementi probatori da parte dell'Ufficio, se dimostrata, può ledere il diritto di difesa.
Cassazione (precedenti su tardiva produzione documentale)
es. n. 11623/2017; n. 21066/2017; n. 29402/2017; n. 2382/2018
Precedenti che affermano l'illegittimità dell'atto quando l'amministrazione introduce in appello nuovi elementi documentali non prodotti in primo grado, ove ciò determini pregiudizio al diritto di difesa; nel caso in esame però i ricorrenti non hanno dimostrato tale tardiva produzione.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l'avviso di variazione catastale può essere motivato anche in termini sintetici (indicazione dei dati oggettivi e della classe) se la discrepanza con la proposta del contribuente dipende da diversa valutazione tecnica del valore reddituale.
- Se si contesta un classamento ottenuto con DOCFA, il contribuente deve inserire nel ricorso (principio di autosufficienza) tutta la documentazione probatoria utile già in primo grado: comparazioni coerenti per posizione e caratteristiche, perizie tecniche e documenti catastali.
- Se l'Ufficio immette in giudizio nuovi elementi documentali solo in appello, ciò può violare il diritto di difesa e rendere illegittimo l'atto, ma occorre provare la tardività e il concreto pregiudizio; l'onere della prova grava sul ricorrente.
- Nelle controversie di riclassamento (procedura diversa rispetto alla DOCFA) l'Amministrazione è tenuta a motivare più dettagliatamente le ragioni che giustificano la diversa valutazione, evidenziando gli elementi di discontinuità rispetto a precedenti classamenti.
- Prassi consigliata per il contribuente: produrre per tempo comparazioni coerenti (stessa zona/affaccio/strada), perizie o consulenze tecniche, e documentazione che dimostri le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile; se emergono documenti nuovi dall'Ufficio in fase di appello, chiederne l'esclusione o, se rilevante, sollevare la nullità per violazione del diritto di difesa.
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