Cassazione Penale, Sentenza n. 08184/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Presidente della Terza Sezione civile della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in relazione a un procedimento penale. Contestati: errata qualificazione dell'atto come non decisorio/meramente organizzativo, tardività di richieste presentate con note di udienza, generica formulazione dell'opposizione, errata individuazione della legittimazione passiva (Ministero della Giustizia indicato invece del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e mancata considerazione di documenti comprovanti redditi esteri (autocertificazione e richiesta di certificazione consolare) e delle prove dell'identità (passaporto e certificato di attribuzione codice fiscale). La difesa ha dedotto vizi di motivazione, abnormità dell'assegnazione del procedimento alla sezione civile e violazione delle norme relative alla prova del reddito estero e all'identità dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo (abnormità dell'assegnazione del procedimento alla sezione civile). Ha precisato che l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, proposta in relazione a un procedimento penale, rientra nella competenza funzionale del giudice penale e che la trasmissione al giudice civile costituisce abnormità che impedisce la prosecuzione del procedimento secondo le forme di legge. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Presidente della Corte d'appello di Roma, demandando a quest'ultimo anche la regolamentazione delle spese di questo grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002
L'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato, emesso in ambito penale, è di competenza funzionale del presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto; la trasmissione a giudice civile è abnorme e pregiudica la corretta prosecuzione del procedimento.
d.lgs. n. 150/2011
L'art. 14 richiama il processo speciale per gli onorari e il rito semplificato di cognizione; tale richiamo viene coordinato con l'art. 99 d.P.R. 115/2002 per la disciplina procedurale dell'opposizione, pur senza escludere l'applicazione di norme del processo penale per le fasi non espressamente regolamentate.
d.P.R. n. 115/2002
Le disposizioni degli artt. 76 e ss. vanno coordinate con le norme del processo speciale e, per le parti non disciplinate, con le disposizioni generali del processo penale principale; ciò conferma l'accessorietà della controversia all'ambito penale.
Codice di procedura civile
Riferimento al rito semplificato di cognizione richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011: la natura sommaria del rito incide sull'ammissibilità di introduzione tardiva di richieste e sulla funzione delle note di udienza.
d.P.R. n. 1125/2002
Richiamate nella discussione sulla prova del reddito estero: l'autocertificazione, corredata da prova dell'avvenuta richiesta di certificazione consolare, può essere valutata dal giudice; resta però riservata al giudice la discrezionalità sulla valutazione dell'impossibilità di ottenere la certificazione consolare in tempo utile.
Codice di procedura civile
Le note di udienza hanno funzione chiarificatrice e, nel contesto di un rito sommario, le istanze sostanziali introdotte tardivamente con le note possono risultare inammissibili; ciò impone attenzione ai termini e alla tempestività delle richieste.
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa a un procedimento penale deve essere decisa dal giudice penale: la trasmissione della controversia al giudice civile è abnorme e può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Un errore nell'indicazione dell'amministrazione resistente (es. Ministero della Giustizia vs Ministero dell'Economia e delle Finanze) è, in linea di principio, un'irregolarità sanabile e non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale; va chiesta la costituzione della pubblica amministrazione legittimata ovvero la rinnovazione dell'atto.
- Nel rito semplificato o sommario richiamato per queste opposizioni, le istanze sostanziali presentate tardivamente nelle note d'udienza possono essere inammissibili: è importante proporre le eccezioni e le domande in forma tempestiva e nel rispetto delle forme procedurali previste.
- Per la prova del reddito estero, l'autocertificazione accompagnata da documentazione comprovante la richiesta di certificazione consolare (anche se senza esito) può essere valutata dal giudice; tuttavia resta alla discrezionalità del giudice apprezzare l'impossibilità di ottenere la certificazione consolare in tempo utile.
- Se si deduce l'erronea assegnazione del procedimento (competenza/competenza funzionale), tale eccezione va sollevata tempestivamente e può risultare decisiva e assorbente rispetto ad altri motivi di impugnazione.
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