Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 11712/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DM DI DINIEGO DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K.10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202606265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su una relazione dei servizi di sicurezza relativa al marito della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana e ha formulato un’istanza cautelare e un’istanza istruttoria. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che il diniego è fondato su una relazione dei servizi di sicurezza concernente il marito della ricorrente e che la ricorrente ha chiesto l’acquisizione di tale documentazione. La controversia riguarda quindi il controllo giudiziale sul fondamento informativo e motivazionale del diniego, con necessità di tutelare al contempo le fonti informative e l’attività di intelligence.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. La ricorrente non ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile e, comunque, il diniego della cittadinanza non le impedisce di permanere nel territorio nazionale, lavorare, godere delle libertà e dei diritti fondamentali e civili, beneficiare della parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e fruire dei servizi pubblici; il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente è titolare di un permesso UE di soggiorno di lungo periodo. Quanto all’istruttoria, il Collegio ha rilevato che il ricorso non era sufficientemente istruito perché non risultava depositata la relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto impugnato. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Interno di depositare entro il 14 dicembre 2026 la relazione relativa al marito della ricorrente, adottando stralci, omissis e ogni altra cautela necessaria per proteggere le fonti e non pregiudicare l’attività di intelligence; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione illustrativa delle specifiche ragioni che impediscano la trasmissione degli atti. La documentazione dovrà essere depositata in doppia busta riservata e potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 16 dicembre 2026, senza estrazione di copia, per consentire l’attività difensiva. La causa è stata rinviata per il seguito della trattazione; non è stata ancora definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e la gestione della documentazione nel processo amministrativo.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è valorizzato per escludere, nel caso concreto, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego della cittadinanza, poiché tale titolo consente alla ricorrente di permanere e lavorare in Italia e di esercitare numerosi diritti e prestazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento delle cautele relative alla protezione dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego della cittadinanza italiana, il periculum in mora non è configurabile in concreto quando il richiedente, titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, conserva il diritto di soggiornare e lavorare in Italia e di esercitare i diritti e le prestazioni indicati dall’art. 9 d.lgs. 286/1998, salvo la deduzione e la prova di ulteriori pregiudizi gravi e irreparabili.
  • Quando un diniego amministrativo è fondato su informazioni dei servizi di sicurezza non prodotte in giudizio, il giudice può disporre l’acquisizione della relazione posta a fondamento dell’atto, prevedendo modalità di deposito e consultazione idonee a proteggere le fonti informative e a non compromettere l’attività di intelligence.
  • La tutela del segreto o della riservatezza delle informazioni di sicurezza non esclude ogni verifica giudiziale: l’amministrazione deve depositare la documentazione con gli opportuni omissis e stralci oppure indicare specificamente le ragioni che impediscono la trasmissione degli atti, consentendo al giudice di valutare la sufficienza di tali ragioni e assicurando, nei limiti compatibili, l’esercizio della difesa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.