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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 889 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia che aveva rideterminato il valore dell'azienda ceduta in Euro 1.250.000,00, includendo un valore di avviamento meramente simbolico di Euro 50.360,00, invece dei complessivi Euro 16.273.234,00 accertati dall'Ufficio. I motivi riguardavano: la presunta violazione dell'art. 113 c.p.c. per avere il giudice determinato equitativamente l'avviamento; l'omessa considerazione di alcune argomentazioni e risultanze probatorie dell'Ufficio; l'asserita carenza motivazionale; e la violazione dell'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il valore dell'azienda avrebbe dovuto essere determinato sulla base del valore complessivo dei beni e dell'avviamento, anziché principalmente sul prezzo effettivo di cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o comunque infondati tutti i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha ritenuto che la determinazione dell'avviamento costituisca un giudizio estimativo di fatto, non una decisione secondo equità sostitutiva, e che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente valorizzando la grave situazione economica della società, il concordato preventivo, il consenso del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato. Le contestazioni dell'Ufficio miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere alla società AAT le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare secondo diritto, salvo i casi in cui la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

    La Corte ha escluso che la quantificazione dell'avviamento in misura simbolica costituisse ricorso all'equità sostitutiva: si trattava invece di una valutazione estimativa fondata sugli elementi di fatto e sui poteri valutativi riconosciuti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e degli elementi istruttori, compresa la stima dell'avviamento aziendale, rientra nella prudente discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria.

  • Artt. 277 e 112 c.p.c.

    Il giudice deve decidere sulle domande e sulle eccezioni rilevanti, ma non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomentazione difensiva, potendo ritenersi implicitamente disattese quelle incompatibili con la motivazione adottata.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché indicava gli elementi posti alla base della riduzione del valore aziendale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del merito. Il vizio motivazionale è rilevante solo in casi estremi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986

    La norma disciplina la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'Ufficio perché diretta a sostituire la propria valutazione estimativa a quella del giudice di merito, senza indicare elementi concreti e specifiche violazioni interpretative della norma.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Amministrazione soccombente, poiché essa è ammessa alla prenotazione a debito ed è difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • La stima del valore di un'azienda e del relativo avviamento è normalmente una valutazione di merito: il giudice può attribuire all'avviamento un valore ridotto o anche simbolico quando la situazione economica dell'impresa renda improbabili profitti futuri, purché esponga un percorso motivazionale logico e comprensibile.
  • In presenza di liquidazione o concordato preventivo, il prezzo effettivo di cessione, il consenso degli organi della procedura e l'autorizzazione giudiziale costituiscono elementi concreti che possono sostenere la congruità del valore dichiarato, pur non essendo automaticamente decisivi.
  • L'Amministrazione finanziaria che intenda rettificare il valore di cessione deve fondare la pretesa su elementi oggettivi, specifici e verificabili; una stima astratta o fondata soltanto sul valore teorico dei beni e dell'avviamento può essere ritenuta insufficiente.
  • Il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni deduzione delle parti: è sufficiente che indichi le ragioni essenziali della decisione, mentre le argomentazioni incompatibili con tale motivazione si considerano implicitamente respinte.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova stima dell'azienda o una diversa ponderazione delle prove. Le censure devono indicare una specifica violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito.

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