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Sentenza

Sentenza n. 6126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 861/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 861/2025, relativa all’esclusione del RTI appellante e all’aggiudicazione della gara per lavori sulla S.S. 182 “Trasversale delle Serre”

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ANAS aveva escluso il RTI appellante perché, nella lista categorie e forniture, aveva inserito un nuovo prezzo di euro 200.000 per il criterio B.1.3 relativo alla pesatura dinamica, sebbene la lex specialis non consentisse nuovi prezzi per tale criterio. Il TAR aveva annullato l’esclusione, ritenendo possibile un errore materiale sanabile mediante soccorso procedimentale, e aveva annullato l’aggiudicazione al RTI controinteressato limitatamente ai punteggi attribuiti per i sub-criteri B.6.3 e B.3.1. Il RTI appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui erano stati respinti i motivi aggiunti diretti a ottenere l’esclusione dell’aggiudicatario o una diversa valutazione delle offerte. Ha sostenuto che la proposta dell’aggiudicatario relativa al varo dal basso del viadotto Turriti costituisse una variante progettuale vietata, fosse tecnicamente irrealizzabile, non fosse adeguatamente descritta né corredata da calcoli strutturali e stima dei costi, e comportasse uno sconfinamento dalle aree previste. Ha inoltre contestato i punteggi assegnati per i sub-criteri B.2.1 e B.1.4 e chiesto verificazione o consulenza tecnica. L’aggiudicataria ha proposto appello incidentale contro l’annullamento dell’esclusione del RTI appellante e contro l’annullamento dei punteggi attribuiti per B.6.3 e B.3.1.

La decisione

L’appello principale è stato respinto e l’appello incidentale è stato accolto, con riforma integrale della sentenza del TAR e conseguente reiezione del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la modalità di varo dal basso proposta dall’aggiudicatario non fosse esclusa dalla lex specialis, non alterasse l’aspetto architettonico, l’assetto strutturale, la scansione delle campate, lo schema statico o la tipologia dell’impalcato e costituisse una miglioria riconducibile al criterio B.2.1. L’asserita irrealizzabilità della proposta è stata ritenuta non provata. Quanto alla documentazione richiesta, il criterio B.2.1 imponeva l’allegazione di elaborati descrittivi, cronoprogramma e eventuali schede tecniche; non risultava quindi fondata la pretesa necessità di una relazione di calcolo o di una specifica stima dei costi ai fini dell’esclusione. L’eventuale occupazione temporanea di aree ulteriori non incideva sull’ammissibilità dell’offerta, non essendo state modificate la localizzazione, il tracciato o l’ingombro massimo dell’opera. Le contestazioni sui punteggi B.1.4 e B.2.1 sono state respinte perché miravano a sostituire la valutazione tecnica della commissione con quella dell’operatore e non evidenziavano manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore macroscopico. È stata respinta anche la richiesta istruttoria, poiché verificazione e consulenza tecnica non possono supplire alle carenze di allegazione e prova della parte né trasformarsi in strumenti di sostituzione del giudizio amministrativo. L’appello incidentale è stato accolto perché l’inserimento di un nuovo prezzo di euro 200.000 per il criterio B.1.3 costituiva una dichiarazione negoziale inequivoca, in contrasto con il disciplinare, e non un errore materiale suscettibile di soccorso procedimentale. Sono state inoltre ritenute infondate le censure del TAR sui punteggi B.6.3 e B.3.1: il sito offerto dall’aggiudicatario era distinto da quello previsto a base di gara e non era stata dimostrata l’illogicità dei punteggi attribuiti. Il RTI appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore di ANAS e in euro 4.000 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. 327/2001

    eventuale temporanea occupazione delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori

    L’eventuale occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, se necessaria per l’esecuzione dei lavori, non costituisce di per sé causa di esclusione dell’offerta quando non siano modificati il tracciato, la localizzazione o l’ingombro massimo dell’opera.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione può essere disposta per l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche, ma non può essere utilizzata per sostituire il giudice alla pubblica amministrazione o colmare carenze di allegazione e prova della parte.

  • art. 67 c.p.a.

    consulenza tecnica d’ufficio

    La consulenza tecnica è una facoltà del giudice, utilizzabile se indispensabile per valutare fatti e prove già allegati, e non costituisce uno strumento di supplenza rispetto alla lacunosa istruttoria della parte o dell’amministrazione.

  • paragrafo 17 del disciplinare di gara

    non era ammessa la produzione di “Nuovi Prezzi”

    L’inserimento nell’offerta di un nuovo prezzo per un criterio per il quale la lex specialis ne vietava la produzione integra una dichiarazione negoziale incompatibile con la disciplina di gara e non un mero errore materiale sanabile.

  • paragrafo 16.2 del disciplinare di gara

    modifiche planoaltimetriche definitive

    Le cause di esclusione riguardano le modifiche definitive del tracciato, della localizzazione o dell’ingombro massimo dell’opera; una diversa modalità esecutiva che non incida su tali elementi può essere valutata come miglioria.

Massime di principio

  • La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione di gara. Il sindacato giurisdizionale è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare l’attendibilità, la correttezza metodologica, la coerenza, la ragionevolezza e la logicità del procedimento valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una propria preferenza tecnica quando il risultato rientri tra quelli plausibili secondo la regola tecnica applicata.
  • Una proposta migliorativa relativa alle modalità esecutive dell’opera è ammissibile quando non altera i caratteri essenziali dell’intervento, quali l’aspetto architettonico, l’assetto strutturale, la scansione delle campate, lo schema statico, la tipologia dell’impalcato, il tracciato, la localizzazione o l’ingombro massimo. La qualificazione della proposta come miglioria o variante rientra nella discrezionalità tecnica della commissione ed è censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore macroscopico.
  • La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono strumenti di controllo dell’operato amministrativo e non possono essere disposte per consentire al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante, né per supplire alla mancata allegazione di fatti o alla mancata deduzione di vizi specifici da parte del ricorrente.
  • L’inserimento nell’offerta di un nuovo prezzo vietato dalla lex specialis, quando incida sull’importo complessivo dell’offerta, costituisce una dichiarazione negoziale inequivoca e non un errore materiale emendabile mediante soccorso procedimentale.
  • L’adempimento da parte dell’amministrazione a una sentenza di primo grado non determina acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse all’appello quando l’attività amministrativa sia stata compiuta esclusivamente in esecuzione della pronuncia giudiziale e non esprima una nuova e autonoma volontà di provvedere.
  • L’appello incidentale improprio, proposto dal soccombente parziale contro i capi della sentenza a lui sfavorevoli, ha natura autonoma e soggiace al regime dell’appello principale, poiché il suo interesse a impugnare nasce dalla sentenza stessa e non dalla proposizione dell’appello principale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoIncompetenza

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