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Sentenza

Sentenza n. 966/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del permesso di costruire n. 24/2021 rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Guagnano in data 10/06/2021 con il quale si autorizzano i lavori e le opere finalizzate al cambio di destinazione d'uso dei locali museali; - della deliberazione di G.C. n. 65 del 09.06.2021, con la quale il Comune di Guagnano, su istanza del Circolo Arci Rubik, ha espresso parere favorevole al cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti del “Museo del Negroamaro” da “locali uffici” a “locale commerciale” al fine di essere utilizzati (anche) quali enoteca e punto ristoro, dando atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Urbanistica al fine di adottare gli atti conseguenti; - della deliberazione di G.C. n. 70 del 22.06.2020, con la quale il Comune di Guagnano ha approvato la revisione del progetto di dettaglio “HostAria del Negroamaro”, nella parte in cui conferma le attività commerciali di “enoteca comunale” e “punto ristoro” tra le attività co-progettate ammissibili e finanziabili, nonché nella parte in cui ammette a contribuzione finanziaria voci di spesa relative ad operazioni non ammissibili e/o non finanziabili nell'ambito del progetto selezionato in virtù del bando regionale per il potenziamento degli Info-Point turistici; - ove occorra, della deliberazione di G.C. n. 170 del 09.12.2019, nella parte in cui il Comune di Guagnano ha approvato nell'ambito del progetto esecutivo “HostAria del Negroamaro” anche le attività commerciali di “enoteca comunale” e “punto ristoro” all'interno dei locali del “Museo del Negroamaro”, avallando nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento spese relative ad operazioni non ammissibili e/o finanziabili; - degli artt. 1 ed 8 del bando regionale approvato con determina dirigenziale nella denegata ipotesi in cui dovessero essere interpretati nel senso di ritenere ammissibile e finanziabile la destinazione commerciale di un immobile adibito ad info – point turistico di accoglienza turistica, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, ancorché di data e contenuto non conosciuti.

Giustizia amministrativa202101355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 24/2021, deliberazioni della Giunta comunale di Guagnano relative al cambio di destinazione d’uso e all’approvazione e finanziamento del progetto “HostAria del Negroamaro”, nonché, ove occorrente, disposizioni del bando regionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Guagnano per lavori e opere finalizzati al cambio di destinazione d’uso di locali museali, da locali uffici a locale commerciale, destinati anche a enoteca e punto ristoro. Erano inoltre impugnate le deliberazioni comunali che avevano espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso e approvato o confermato, nell’ambito del progetto “HostAria del Negroamaro”, attività commerciali e relative voci di spesa, nonché, in via subordinata, alcune disposizioni del bando regionale per il potenziamento degli Info-Point turistici, ove interpretate come ammissive e finanziabili della destinazione commerciale dell’immobile.

La decisione

Nel corso del giudizio, con atto del 6 maggio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro il permesso di costruire, le deliberazioni comunali, gli atti progettuali e le disposizioni del bando. In ragione della natura meramente formale della decisione, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente secondo cui è venuto meno l’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
  • Quando la decisione si limita a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito delle censure, la natura formale della pronuncia può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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