Ordinanza n. 225/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, connesso alla convocazione presso la Questura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma che aveva disposto l’archiviazione della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, nonché la convocazione presso l’Ufficio immigrazione e gli atti presupposti, istruttori e consequenziali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto e, nel merito, l’accertamento e la condanna dell’amministrazione alla riattivazione e definizione del procedimento, con trasmissione o integrazione dell’istanza allo Sportello unico per l’immigrazione, rilascio del nulla osta e conversione del titolo con efficacia "ora per allora", ovvero, in subordine, il riesame entro un termine perentorio. Dall’ordinanza emerge che una precedente ordinanza cautelare della stessa Sezione aveva già accolto l’istanza ai soli fini del riesame, disponendo la sospensione interinale dell’efficacia dell’atto impugnato. Alla nuova camera di consiglio il procedimento risultava ancora in itinere.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, a seguito della precedente ordinanza cautelare, il procedimento amministrativo era stato riattivato ma non ancora concluso. Ha quindi ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Ha inoltre confermato, nelle more, la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento di archiviazione, ritenendo persistente il periculum in mora. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 novembre 2026 per il prosieguo; non è stata definita la domanda di annullamento nel merito né è stata disposta direttamente la conversione del permesso di soggiorno.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
condanna in forma specifica ex art. 30 C.p.a.
Il ricorrente ha richiamato l’azione risarcitoria e di reintegrazione in forma specifica, ma l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di una precedente misura cautelare, il procedimento amministrativo risulta riattivato ma non ancora concluso, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e mantenere medio tempore la sospensione dell’atto impugnato.
- La sospensione interinale dell’efficacia dell’atto può essere confermata quando permane il periculum in mora, anche se il procedimento amministrativo è in corso di riesame.
- La misura cautelare che ordina il riesame non attribuisce di per sé il bene della vita richiesto e non impone necessariamente l’adozione di un provvedimento favorevole, ma vincola l’amministrazione alla conclusione del procedimento entro il termine fissato dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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