Cassazione Penale, Ordinanza n. 25144/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p., all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, nonché agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. La difesa contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello effettuata dal giudice di merito perché il gravame era stato proposto dal difensore senza specifico mandato rilasciato dopo la sentenza impugnata. Sosteneva che tale disciplina fosse incostituzionale e che non dovesse applicarsi alla fattispecie. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che l'impugnazione era anteriore al 25 agosto 2024 e che, quindi, correttamente era stata applicata la disciplina previgente e la giurisprudenza di legittimità consolidata, la quale richiede lo specifico mandato post-sentenza per l'appello proposto dal difensore in assenza di procura già idonea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello emessa dal giudice di merito, perché l'atto era stato proposto dal difensore senza uno specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, in applicazione della disciplina previgente, trattandosi di impugnazione anteriore al 25 agosto 2024. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
Richiamato come norma che disciplina i requisiti dell'impugnazione; la Corte ne conferma l'applicazione secondo la disciplina previgente per le impugnazioni anteriori al 25 agosto 2024.
art. 591, comma 1, c.p.p.
Richiamato come base per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto senza specifico mandato post-sentenza.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
Evocato dalla difesa; la Corte precisa che, per l'impugnazione in esame, trova applicazione la disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge n. 114 del 2024.
artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Invocati dalla difesa per sostenere profili di incostituzionalità della disciplina sull'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore senza specifico mandato; la Corte esclude tali profili.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Indicata come spartiacque temporale: poiché l'impugnazione era anteriore al 25 agosto 2024, si applica la disciplina previgente.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte prima del 25 agosto 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente in tema di requisiti formali dell'atto di appello, anche se nel frattempo è intervenuta una riforma normativa successiva.
- L'appello proposto dal difensore è inammissibile quando manca uno specifico mandato conferito dopo la pronuncia della sentenza impugnata, se la disciplina applicabile richiede tale forma di procura.
- Le censure di illegittimità costituzionale della disciplina sull'inammissibilità dell'impugnazione non sono accolte quando la soluzione seguita dal giudice di merito risulta conforme alla normativa vigente ratione temporis e alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
- In sede di ricorso per cassazione, la contestazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi con la disciplina applicabile al momento dell'impugnazione; in difetto, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
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