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Sentenza

Sentenza n. 1950/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, a) dell'ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio, Servizio politiche per la Casa - in persona del Dirigente, Dott.ssa Lucia Di MICCO, nei confronti di Di -OMISSIS-, notificata in data 15.12.2025, avente ad oggetto “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli – Quartiere -OMISSIS- Interno 5 - B.U. 0801050C0205, abusivamente occupato dalla sig.ra Di -OMISSIS- nata ad Arienzo (CE) il -OMISSIS-, unitamente al proprio nucleo familiare.” ; b) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), anche non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posto alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coatto ad horas e rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2019, ha disposto il rilascio e lo sgombero dell’alloggio ERP, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda un rapporto paritetico relativo all’occupazione senza titolo dell’immobile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti lo sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo e attiene al rapporto paritetico relativo alla detenzione dell’immobile, successivo alla fase di assegnazione. In tale fase l’amministrazione non esercita un potere discrezionale di cura dell’interesse pubblico, ma agisce per ottenere il rilascio del bene in presenza delle condizioni previste dalla legge. L’ordine di rilascio può quindi essere eventualmente disapplicato dal giudice ordinario, cui spetta accertare l’esistenza dei presupposti per l’esecuzione forzata. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, regolamento regionale Campania n. 11/2019

    con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo

    La disposizione consente al Comune territorialmente competente di disporre il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: le controversie anteriori al provvedimento di assegnazione, riconducibili all’esercizio di pubblici poteri, appartengono al giudice amministrativo; quelle successive all’assegnazione, attinenti a un rapporto paritetico, appartengono al giudice ordinario.
  • La controversia contro il provvedimento di rilascio o sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente per ottenere il rilascio del bene e non l’esercizio di un potere discrezionale.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti, quali la diffida al rilascio e l’ordine di sgombero, ai fini dell’accertamento delle condizioni per il rilascio forzato.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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