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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47764/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Piacenza che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto al procedimento per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., commesso a Podenzano l'11, 12 e 16/06/2020; il ricorrente deduceva l'erronea individuazione del giudice territorialmente competente

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le pronunce del giudice che dichiarano la propria incompetenza territoriale e trasmettono gli atti al pubblico ministero non sono impugnabili per cassazione (anche per abnormità) ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p.; va seguito il rimedio previsto per i conflitti di competenza (art. 28 c.p.p.) e, nel caso concreto, non è stata neppure dedotta l'iniziativa del giudice ritenuto competente. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (lesioni personali); indicata per individuare il fatto oggetto del procedimento

  • art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti al P.M. non è impugnabile per cassazione; impedisce, quindi, il ricorso per cassazione avverso tali pronunce

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Individua il procedimento e le modalità per la risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici; è il rimedio procedurale corretto quando sorgono questioni di incompetenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile inflizione di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata nel caso per sanzionare il ricorrente

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019 (P.G. c. Giampà Saverio)

    Conferma che le decisioni di incompetenza non attribuiscono competenza e non sono impugnabili per cassazione; rafforza il principio richiamato nella decisione

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016 (Zabeo)

    Ulteriore presidio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di incompetenza del giudice non è impugnabile in Cassazione e va seguito il rito dei conflitti di competenza

Massime di principio

  • Una pronuncia del giudice che dichiara la propria incompetenza territoriale e trasmette gli atti al P.M. non è impugnabile per cassazione: il rimedio non è la Cassazione ma la procedura per conflitti di competenza (art. 28 c.p.p.)
  • Se si ritiene errata l'individuazione del giudice competente, occorre agire secondo le norme sui conflitti di competenza o aspettare la pronuncia del secondo giudice; solo dopo l'esito del tentativo di risoluzione del conflitto possono eventualmente sorgere altri rimedi
  • In un ricorso per cassazione va chiaramente dedotto e documentato che il giudice ritenuto competente abbia preso iniziative concrete; l'assenza di tale deduzione può determinare l'inammissibilità
  • Tentativi inammissibili o palesemente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la percorribilità del rimedio prima di proporre ricorso
  • La giurisprudenza consolidata distingue le decisioni che 'dichiarano incompetenza' (non attributive di competenza e non cassabili) dalle decisioni che invece attribuiscono competenza; la strategia processuale deve tener conto di questa distinzione

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