Sentenza n. 3464/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Sede Diplomatica di Islamabad in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell'Ambasciata d'Italia Islamabad sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione rispetto alla richiesta di fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata, necessario per formalizzare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, previa preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione ha conseguito in corso di causa quanto richiesto dal ricorrente, mettendolo in condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa diretta a ottenere dal giudice l'ordine di rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione è tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il rilascio del visto non poteva essere ordinato, poiché costituisce esercizio di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande affrontato dall'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine di 90 giorni per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione deve tuttavia fissare tempestivamente l'appuntamento necessario a consentire la formalizzazione della domanda, quando richiesto dall'interessato.
Massime di principio
- Quando la formalizzazione di una domanda amministrativa richiede la previa convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, l'amministrazione è tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto, poiché il termine per la decisione sulla domanda decorre dalla sua effettiva presentazione e non può iniziare prima che il privato sia posto in condizione di presentarla.
- Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto, mettendo il ricorrente nella condizione di presentare la domanda, viene meno la materia del contendere limitatamente a tale omissione.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un titolo amministrativo quando il relativo potere discrezionale non sia stato ancora esercitato dall'amministrazione; può invece accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare, nei limiti della domanda, la conclusione del procedimento o l'adozione degli atti necessari al suo avvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →