Ordinanza n. 4125/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso di un lavoratore subordinato straniero, con contestazione anche del preavviso di revoca e del presunto silenzio-inadempimento sulla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 23 aprile 2026, notificato il 27 aprile 2026, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata in favore di un lavoratore straniero. Ha inoltre contestato il preavviso di revoca del 3 aprile 2026 e dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalle amministrazioni sulla richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione alla convocazione delle parti, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Nella fase cautelare ha sostenuto, in particolare, l’insussistenza dei presupposti della revoca e del rigetto e l’inerzia dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’asseverazione prodotta non fosse conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con la circolare n. 3/2022, poiché priva di elementi relativi alla capacità economica, all’identità dei lavoratori cui si riferiva, all’alloggio del lavoratore, alla capacità patrimoniale, all’equilibrio economico-finanziario, al numero dei dipendenti e all’attività svolta. Ha inoltre rilevato che l’inammissibilità della domanda era stata disposta per la mancata dimostrazione del requisito economico previsto dall’art. 24-bis del Testo unico immigrazione, circostanza che aveva determinato la revoca del nulla osta. Il giudice ha considerato altresì comprovata la comunicazione del motivo ostativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha escluso l’inerzia amministrativa, risultando agli atti provvedimenti dell’ufficio procedente. La convocazione per la stipula del contratto di soggiorno è stata ritenuta subordinata al possesso dei requisiti di legge da parte del datore di lavoro. Non ravvisando i presupposti cautelari di cui all’art. 55 c.p.a., il TAR ha negato la sospensione e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
La mancata dimostrazione del requisito economico previsto dalla disposizione giustifica, nella valutazione sommaria cautelare, l’inammissibilità della domanda e la revoca del nulla osta.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza è stata ritenuta formalmente effettuata il 3 aprile 2026.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il fumus boni iuris; la domanda è stata respinta per carenza di fumus.
art. 42, comma 4, d.l. 73/2022
È indicato quale base normativa della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Sono richiamati quali disposizioni regolatrici della stipula del contratto di soggiorno.
circolare Ispettorato del lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022
Il modello e i contenuti dell’asseverazione indicati dalla circolare costituiscono il parametro rispetto al quale il giudice ha riscontrato le carenze documentali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata dimostrazione del requisito economico richiesto per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso di un lavoratore straniero esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione del provvedimento di revoca del nulla osta.
- Un’asseverazione del datore di lavoro non conforme al modello applicabile e priva degli elementi essenziali sulla capacità economica e patrimoniale, sull’equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti, sull’attività svolta e sulle condizioni del lavoratore non è idonea, in sede cautelare, a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
- La convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presuppone il previo possesso dei requisiti di legge in capo al datore di lavoro; pertanto, il mancato perfezionamento della convocazione non integra inerzia illegittima quando l’amministrazione abbia adottato provvedimenti ostativi fondati sulla carenza dei requisiti.
- La comunicazione del motivo ostativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 esclude, sul piano considerato dal giudice cautelare, la violazione dell’obbligo di partecipazione procedimentale derivante dalla mancata previa conoscenza delle ragioni ostative.
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