Cassazione Civile, Ordinanza n. 23188/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa e pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di un'area comunale, concessa gratuitamente alla Provincia per l'installazione di ponteggi funzionali a lavori edili poi eseguiti da una società appaltatrice. Il Comune, ritenendo insussistente il requisito delle finalità specifiche richieste dall'art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, annullava d'ufficio la concessione e successivamente emetteva ingiunzioni per il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'intero periodo di occupazione. La società appaltatrice e la Provincia proponevano opposizione; il Tribunale riconosceva non dovuto il canone solo per il periodo anteriore all'annullamento, mentre la Corte d'appello riformava integralmente e dichiarava nulla dovuta a titolo di canone, ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), anche al COSAP. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo sostiene che, essendo il COSAP un canone e non una tassa, non sarebbero applicabili le esenzioni previste per la TOSAP dall'art. 49 del d.lgs. n. 507/1993 e che l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 consentirebbe solo 'speciali agevolazioni', non esenzioni; con il secondo deduce che l'inciso relativo alle 'finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica' si riferirebbe soltanto agli enti pubblici diversi dagli enti territoriali, sicché la Provincia non potrebbe invocare l'esenzione. Le controparti resistono chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla riserva di legge statale quanto all'individuazione dei soggetti passivi e sulla perdurante applicabilità dell'art. 49 del d.lgs. n. 507/1993 anche al COSAP; il Comune si limita a riproporre la tesi della diversità ontologica tra tassa e canone. Il secondo motivo è ritenuto infondato: la Corte interpreta letteralmente l'art. 49, lett. a), osservando che l'inciso sulle finalità specifiche si riferisce solo al terzo gruppo di soggetti indicati dalla norma (enti pubblici ex art. 87, comma 1, lett. c, TUIR), mentre lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi sono esenti in via soggettiva, indipendentemente dalla finalità dell'occupazione. Poiché l'occupazione del suolo era stata effettuata dall'impresa per finalità privatistiche, la censura avrebbe comunque dovuto essere articolata diversamente, ma in ogni caso la Provincia rientra tra i soggetti esenti. Il ricorrente è condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate ... da Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi ..."
L'esenzione per Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi è soggettiva e non subordinata alle finalità specifiche dell'occupazione; l'inciso sulle finalità specifiche riguarda solo gli enti pubblici del terzo gruppo menzionato dalla norma.
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La potestà regolamentare comunale sulle entrate locali incontra il limite dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, riservata alla legge statale.
art. 63, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il regolamento comunale può prevedere 'speciali agevolazioni', ma non esenzioni in contrasto con la disciplina statale; il COSAP resta collegato al medesimo presupposto di fatto della TOSAP.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve specificamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non potendo limitarsi alla mera riproposizione della propria tesi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con argomentazioni che dimostrino il contrasto della decisione con le norme invocate o con la loro interpretazione giurisprudenziale.
art. 12 disp. att. c.c.
Nell'interpretazione della legge prevale il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; il ricorso all'intenzione del legislatore è sussidiario e opera solo se il dato testuale sia ambiguo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, si dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione deduce violazione di legge, il motivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria lettura della norma.
- L'interpretazione di una disposizione tributaria o para-tributaria deve partire dal dato letterale e dalla struttura sintattica della norma; l'inciso finale riferito a un determinato gruppo di soggetti non può essere esteso, senza base testuale, a un gruppo diverso inserito nella stessa disposizione.
- Se la legge statale riserva a sé l'individuazione dei soggetti passivi di un'entrata locale, il regolamento comunale non può introdurre discipline incompatibili con le esenzioni stabilite dalla fonte primaria.
- L'esenzione soggettiva riconosciuta a favore di enti territoriali opera per il solo fatto che l'occupazione sia effettuata dal soggetto esente, senza che sia necessario verificare le specifiche finalità dell'occupazione, salvo che la norma lo preveda espressamente.
- Nel sistema delle impugnazioni, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve sviluppare una critica argomentata alla decisione, non una mera contrapposizione di tesi.
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