Ordinanza n. 3391/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - dell'esito dell'esame di biologia svolto in data 3 marzo 2026; - dell'esito dell'esame di biologia svolto in data 18 febbraio 2026; - del provvedimento di annullamento della carriera della studentessa, non notificato e apparso sul portale personale della ricorrente in data 1 aprile 2026; - del provvedimento, anche implicito e/o tacito, di decadenza dagli studi comminato a parte ricorrente; - del diniego alla ripetizione dell'esame di biologia; - di ogni atto e comportamento dell'Ateneo, volto a non coprire i posti liberi ed ancora disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; - della missiva datata 30 marzo 2026 con cui l'Ateneo di Tor Vergata comunica la disponibilità di n. 31 posti per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; - del Regolamento didattico di Ateneo, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e di tutti gli allegati, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE", in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2025/2026", in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-CFU durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26", in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia", in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero", in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025" , in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui risulta lesiva degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui risulta lesiva degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui lesiva degli interessi di parte ricorrente; - del Bando di ammissione ai CdL in odontoiatria e protesi dentaria delle Università in epigrafe, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del Regolamento didattico di Ateneo, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, adottata con D.R. n. 9739/2018, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dei riscontri alle istanze di accesso agli atti; - del diniego di perfezionamento dell'immatricolazione opposto a parte ricorrente con riferimento al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché con riferimento ai corsi affini; - dei decreti ministeriali n. 418 del 30-05-2025 e relativi allegati e n. 431 del 20-06-2025 e relativi allegati, n. 454/2025 e relativi allegati, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; e per ottenere - la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ri-ammissione al corso di laurea per cui è causa, anche previa ripetizione dell'esame di Biologia, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti degli esami di biologia, annullamento della carriera universitaria, decadenza dagli studi e diniego di perfezionamento dell’immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché atti ministeriali e graduatorie relativi all’accesso al corso
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, gli esiti di due prove di biologia, il provvedimento di annullamento della carriera pubblicato sul portale personale, il provvedimento esplicito o implicito di decadenza dagli studi, il diniego di ripetizione dell’esame e di perfezionamento dell’immatricolazione, oltre ai bandi, regolamenti, decreti ministeriali, graduatorie e riscontri alle istanze di accesso relativi all’accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Ha chiesto anche la riammissione al corso, eventualmente previa ripetizione dell’esame di biologia, e in subordine il risarcimento del danno. Le censure contestavano, in sostanza, la legittimità della decadenza conseguente al mancato conseguimento dei crediti richiesti nel semestre filtro, richiamavano la disponibilità di posti vacanti e deducevano carenze negli strumenti di supporto didattico offerti dall’Ateneo, tra cui la mancata disponibilità del docente al ricevimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per manifesta infondatezza delle censure nella sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha ritenuto che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 71/2025 subordini l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico al conseguimento di tutti i CFU previsti per gli esami del semestre filtro. Il d.m. n. 1115/2025, consentendo l’immatricolazione condizionata al conseguimento dei crediti entro l’inizio del secondo semestre e prevedendo la decadenza in caso di mancato conseguimento, è stato ritenuto coerente e necessitato dalla norma primaria. Poiché l’attività amministrativa era vincolata, non era dovuta neppure la comunicazione di avvio del procedimento. Il richiamo al regolamento di Ateneo è stato considerato irrilevante, così come la prosecuzione della frequenza delle lezioni e la disponibilità di posti vacanti: non sussiste un obbligo di coprire tutti i posti se mancano i requisiti minimi di merito stabiliti dalla legge. Le doglianze sulle carenze degli strumenti di supporto didattico sono state ritenute smentite dagli atti e dalla discussione in udienza, con censura qualificata come temeraria. Il TAR ha inoltre precisato che l’annullamento della carriera non impedisce l’utilizzo dei CFU conseguiti nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, inclusa la nuova iscrizione al semestre filtro o l’immatricolazione a un diverso corso di studio. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 71/2025
L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro
Il conseguimento di tutti i CFU del semestre filtro costituisce requisito legale necessario per l’ammissione al secondo semestre; in mancanza, lo studente non può proseguire il percorso di studi.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
Per gli studenti che non hanno completato il conseguimento dei crediti ai sensi degli articoli 3 e 4, resta ferma la facoltà di utilizzare i crediti formativi universitari conseguiti in caso di nuova iscrizione al semestre filtro. I medesimi studenti hanno facoltà di immatricolarsi, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici universitari, ad un corso di studio diverso da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto e dell’Allegato 3 del presente decreto
Il mancato completamento dei crediti non elimina la possibilità di utilizzare i CFU conseguiti secondo le modalità previste dalla legge, né impedisce l’iscrizione al semestre filtro o l’immatricolazione a un diverso corso di studio nei casi consentiti.
d.m. n. 1115/2025
È ritenuto coerente con la norma primaria nella parte in cui consente l’immatricolazione condizionata al conseguimento dei crediti entro l’inizio del secondo semestre e prevede la decadenza in caso di mancato conseguimento.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, al risarcimento; la domanda non è stata accolta in questa fase cautelare.
Massime di principio
- Quando una disposizione di legge subordina l’ammissione al secondo semestre di un corso universitario al conseguimento di tutti i crediti formativi del semestre filtro, l’amministrazione universitaria deve negare la prosecuzione degli studi agli studenti che non abbiano conseguito tutti i crediti entro il termine previsto; l’attività amministrativa è vincolata e non può essere modificata dalla disponibilità di posti vacanti o dalla prosecuzione della frequenza delle lezioni.
- Un decreto ministeriale che consenta l’immatricolazione condizionata al conseguimento dei crediti del semestre filtro entro l’inizio del secondo semestre e preveda la decadenza in caso di mancato conseguimento è coerente con una norma primaria che imponga il possesso di tutti i crediti e non può essere censurato per avere adottato una disciplina diversa da quella legislativamente necessitata.
- Quando l’amministrazione esercita un’attività interamente vincolata dall’applicazione diretta di una disposizione legislativa precisa e incondizionata, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando spazi effettivi di partecipazione capaci di incidere sul contenuto della decisione.
- La disponibilità di posti non determina un obbligo dell’amministrazione universitaria di consentire l’immatricolazione o la prosecuzione degli studi in assenza dei requisiti minimi di merito stabiliti dalla legge.
- La decadenza o l’annullamento della carriera conseguenti al mancato superamento del semestre filtro non impediscono, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla disciplina applicabile, l’utilizzazione dei CFU conseguiti per una nuova iscrizione al semestre filtro o per l’immatricolazione a un diverso corso di studio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →