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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di estromissione dalla competizione elettorale del Comune di prato della lista “Popolo della famiglia” per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, comunicato in data 26.04.2026.

Giustizia amministrativa202600847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: ricusazione della lista "Popolo della famiglia" e della candidatura collegata alla carica di sindaco per insufficienza del numero di sottoscrizioni valide

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Prato ha escluso la lista e la candidatura a sindaco dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. La lista aveva prodotto 463 sottoscrizioni, di cui 371 riferibili a elettori del Comune di Prato, a fronte del minimo di 350 richiesto per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. La Commissione ha ritenuto invalide, tra l'altro, 49 sottoscrizioni di elettori pratesi identificati mediante documenti scaduti, oltre a sottoscrizioni doppie, sottoscrizioni contenute in un atto separato ritenuto nullo e sottoscrizioni disconosciute. Il ricorrente ha dedotto che le sottoscrizioni doppie, raccolte prima del completamento delle candidature delle altre liste, non dovessero essere defalcate; che le sottoscrizioni con documento scaduto dovessero essere computate, essendo comprovata la qualità di elettore dai certificati elettorali; e che fosse infondata la riferibilità di due sottoscrizioni a persone decedute. Ha invocato anche il principio di massima partecipazione elettorale. In udienza ha inoltre contestato la mancata notificazione del provvedimento di esclusione. Il TAR ha rilevato che tale omissione non aveva impedito la tempestiva proposizione del ricorso e, pur richiamando il tema della legittimazione passiva della Commissione, ha ritenuto di poter prescindere dalla questione, stante l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la validità della sottoscrizione non dipenda soltanto dalla qualità di elettore del sottoscrittore, ma richieda anche la certezza dell'identificazione della persona fisica che ha effettivamente sottoscritto la lista. Tale certezza è assicurata dall'esibizione di un documento di identità in corso di validità; l'uso di un documento scaduto non consente invece di collegare con sufficiente certezza la sottoscrizione all'elettore. La verifica dell'identità è stata qualificata come requisito sostanziale, funzionale a garantire che la lista disponga del minimo radicamento nel corpo elettorale richiesto dalla legge. Poiché le sottoscrizioni di elettori pratesi erano 371 e 49 di esse risultavano assistite da documenti scaduti, le sottoscrizioni valide sarebbero state comunque soltanto 322, inferiori al minimo di 350. Questa sola ragione è stata ritenuta sufficiente per respingere il ricorso, senza esaminare nel merito le ulteriori questioni relative alle doppie sottoscrizioni e alle sottoscrizioni riferite a persone decedute. Il TAR ha quindi confermato l'esclusione della lista e della candidatura collegata. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. c), l. 25 marzo 1993, n. 81

    almeno 350 sottoscrizioni di elettori per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti

    La norma stabilisce il numero minimo di sottoscrizioni necessario per l'ammissione delle liste e delle candidature collegate alla carica di sindaco nei comuni appartenenti alla relativa fascia demografica.

  • artt. 126-131 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato nell'ambito del rito speciale elettorale, richiamato nel testo con riferimento all'udienza pubblica speciale elettorale.

Massime di principio

  • Ai fini della validità delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di una lista elettorale, non è sufficiente che il sottoscrittore possieda la qualità di elettore: deve essere certa anche la riferibilità della sottoscrizione alla persona fisica che l'ha resa.
  • L'identificazione del sottoscrittore mediante un documento di identità scaduto non assicura la certezza richiesta per la validità della sottoscrizione e consente di escluderla dal computo, anche quando la qualità di elettore del soggetto risulti altrimenti comprovata.
  • Il requisito numerico minimo delle sottoscrizioni ha natura sostanziale, poiché mira a garantire il radicamento minimo della lista nel corpo elettorale e a evitare la partecipazione di liste estranee al contesto sociale locale.
  • Quando l'esclusione della lista risulta comunque giustificata dal mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni valide anche computando le sottoscrizioni oggetto di ulteriori contestazioni, il giudice può ritenere assorbite le questioni relative a tali ulteriori sottoscrizioni.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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