Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 924/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale Generale n. 6294 del 23 dicembre 2025, recante “Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive n. 296 unità di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del ruolo della Regione Siciliana” nella parte in cui, all’art. 6, comma 7, dispone che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si tiene conto della sola decorrenza economica dell’inquadramento; - del Regolamento per la definizione dei criteri di valutazione per le progressioni verticali cd. in deroga (in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale) nella parte in cui, all’art. 6, comma 7, dispone che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si tiene conto della sola decorrenza economica dell’inquadramento; - delle FAQ e delle FAQ integrative sulle progressioni verticali pubblicate sul sito dell’Amministrazione resistente; - ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale Generale n. 487 del 29 gennaio 2026, recante “Differimento tecnico del termine di presentazione delle istanze di partecipazione – Progressioni verticali tra le Aree ex art. 24 CCRL 2019–2021– Avvisi pubblici del 23/12/2025, n 6292 e n. 6294 - da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti e da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari”; - ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale Generale n. 628 del 4 febbraio 2026, recante “Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive n. 296 unità di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Errata corrige avviso approvato con D.D.G. n. 6294 del 23/12/2025”; - ove occorrer possa, della “Circolare tecnico-operativa: accesso e utilizzo del “Portale del dipendente” per la presentazione dell’istanza di partecipazione per le progressioni verticali (dall’area dei coadiutori all’area degli assistenti o dall’area degli assistenti all’area dei funzionari) del personale di ruolo della regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – termini, istruzioni operative e canali di assistenza – d.d.g. n 6292 e n. 6294 del 23 dicembre 2025”, prot. n. 394 del 7.1.2026; - del modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui è causa, predisposto dall’Amministrazione resistente sul proprio sito istituzionale, gestita tramite il “Portale del Dipendente” della Regione Siciliana; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente. e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire la partecipazione della parte ricorrente alla procedura di progressione verticale di cui al Decreto Dirigenziale Generale n. 6294 del 23 dicembre 2025 con la valutazione della legittima anzianità a far data dal 31.12.2008 e del titolo di abilitazione, con conseguente adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nella parte relativa al computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento, nonché atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso e gli atti collegati deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione del giudicato e del legittimo affidamento; violazione del principio del favor partecipationis; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 della lex specialis, degli artt. 182 e 29, comma 9-bis, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e irragionevolezza. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura con il riconoscimento dell’anzianità dal 31 dicembre 2008 e del titolo di abilitazione. In camera di consiglio l’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania, sostenendo che la procedura, adottata dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica, è una selezione in cui la posizione del dipendente costituisce titolo di accesso, senza integrare un atto di gestione del rapporto di lavoro. La ricorrente ha invocato l’art. 13, comma 2, c.p.a. e il cosiddetto foro del pubblico impiego.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata tempestivamente dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. e ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Sicilia, cui spetta determinare il tribunale competente, ossia il TAR con sede nel capoluogo o la sezione staccata. L’ordinanza cautelare monocratica n. 63/2026, già richiamata, aveva respinto la richiesta per difetto di estrema gravità e urgenza, in assenza di una clausola di esclusione; tale statuizione non è stata oggetto di ulteriore decisione con la presente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure relative ai criteri della progressione verticale; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente; non esaminati nel merito.

  • artt. 182 e 29, comma 9-bis, d.lgs. n. 42/2004

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione al titolo di abilitazione; non esaminate nel merito.

  • artt. 4 e 8 della lex specialis

    Clausole dell’avviso la cui violazione è stata dedotta; non esaminate nel merito.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Disposizione invocata dalla ricorrente per sostenere la competenza territoriale della sezione staccata e il cosiddetto foro del pubblico impiego; il TAR non ha deciso la questione.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 46, comma 1.

    L’eccezione di incompetenza tra TAR con sede nel capoluogo e sezione staccata, se tempestiva, determina la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza.

Massime di principio

  • Quando una parte diversa dal ricorrente eccepisce tempestivamente, nei termini dell’art. 47, comma 2, c.p.a., che il ricorso debba essere deciso dal TAR con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, la sezione adita deve trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni sulla competenza.
  • La tempestività dell’eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. costituisce il presupposto per l’attivazione del procedimento di determinazione della competenza da parte del Presidente del TAR; la sezione adita non definisce autonomamente il merito della controversia prima di tale determinazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.