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Sentenza

Sentenza n. 9884/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202508916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ANAC di accertamento dell'inconferibilità di un incarico tecnico comunale e determinazione del RPCT comunale che ha dichiarato la nullità dell'incarico e irrogato la sanzione quinquennale per dichiarazione mendace

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera ANAC n. 38 del 5 febbraio 2025, la determinazione del RPCT comunale del 16 aprile 2025 e gli atti presupposti, chiedendo anche l'accertamento della legittimità dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 267/2000. Ha dedotto, in primo luogo, l'insussistenza di un potere d'ordine dell'ANAC nei confronti del RPCT e l'invasione delle competenze di quest'ultimo. Nel merito ha contestato l'esistenza della causa di inconferibilità, sostenendo l'occasionalità e la diversità degli incarichi tecnici precedentemente svolti, la loro non riconducibilità al medesimo settore, l'irrilevanza dell'attività svolta nella commissione paesaggio e il mancato svolgimento di alcuni incarichi. Ha inoltre dedotto l'erronea applicazione ratione temporis dell'art. 4 d.lgs. 39/2013, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'assenza dell'elemento soggettivo e la mancanza di una dichiarazione mendace idonea a giustificare la sanzione prevista dall'art. 20, comma 5, d.lgs. 39/2013. Il Comune e l'ANAC hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'irricevibilità delle censure contro la delibera ANAC per tardività.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la delibera ANAC di accertamento dell'inconferibilità costituisca un provvedimento amministrativo costitutivo di effetti giuridici, adottato nell'esercizio del potere di vigilanza previsto dall'art. 16 d.lgs. 39/2013. La giurisdizione amministrativa comprende anche gli atti del RPCT che recepiscono l'accertamento ANAC e la sanzione connessa, trattandosi di esercizio di poteri pubblicistici con finalità di prevenzione della corruzione. Le censure contro la delibera ANAC sono state dichiarate irricevibili, poiché il ricorrente ne aveva avuto conoscenza il 19 febbraio 2025 e aveva notificato il ricorso il 14 giugno 2025, oltre il termine di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. Sono state dichiarate inammissibili, per derivazione, le censure contro la determinazione comunale nella parte meramente ricognitiva dell'accertamento ANAC. Il TAR ha invece accolto le censure relative alla sanzione quinquennale ex art. 20, comma 5, d.lgs. 39/2013. La falsità sanzionabile deve riferirsi a un dato fattuale oggettivo, suscettibile dell'alternativa vero/falso, e non a una valutazione giuridica opinabile. Nel caso concreto il professionista aveva allegato alla domanda il proprio curriculum, nel quale erano indicati gli incarichi svolti per il Comune, consentendo all'amministrazione di conoscere gli elementi rilevanti. Tale condotta, pur in presenza di inesattezze nella dichiarazione, non consentiva di ravvisare dolo o colpa necessari per la sanzione. È stata quindi annullata parzialmente la determinazione comunale limitatamente alla sanzione ex art. 20, comma 5. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 39/2013

    Disciplina le ipotesi di inconferibilità connesse al conferimento di incarichi in presenza di precedenti incarichi o funzioni; le censure dirette contro l'accertamento ANAC fondato su tale disposizione sono state dichiarate irricevibili per tardività.

  • art. 15 d.lgs. 39/2013

    Attribuisce al RPCT compiti relativi alla vigilanza sull'applicazione della disciplina sull'inconferibilità; gli atti del RPCT sono espressione di potere pubblicistico e sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

  • art. 16 d.lgs. 39/2013

    L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

    Attribuisce all'ANAC il potere di vigilare e accertare specifiche fattispecie di conferimento; l'accertamento dell'inconferibilità è qualificato come provvedimento amministrativo produttivo di effetti giuridici.

  • art. 17 d.lgs. 39/2013

    Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

    Collega alla violazione delle disposizioni sull'inconferibilità la nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto.

  • art. 20 d.lgs. 39/2013

    All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto; ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

    La sanzione quinquennale richiede una dichiarazione mendace accertata dall'amministrazione nel contraddittorio e la presenza dell'elemento soggettivo; non basta una valutazione giuridica opinabile o una mera inesattezza non colpevole.

  • art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.

    Radica nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riconducibili all'esercizio dei poteri pubblicistici in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, nel caso concreto, agli atti di vigilanza e sanzionatori in materia di inconferibilità.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare la delibera ANAC decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto; la notifica dell'atto il 19 febbraio 2025 e la proposizione del ricorso il 14 giugno 2025 hanno determinato l'irricevibilità delle relative censure.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Nel rito applicabile alla controversia i termini processuali sono dimezzati; il deposito della memoria del Comune fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 110 d.lgs. 267/2000

    Costituisce la base normativa del conferimento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica comunale oggetto dell'accertamento di inconferibilità.

Massime di principio

  • L'ANAC, nell'esercizio del potere di vigilanza previsto dall'art. 16 d.lgs. 39/2013, può accertare con provvedimento amministrativo l'inconferibilità di un incarico e la conseguente nullità del conferimento; tale accertamento non costituisce un mero parere privo di effetti giuridici.
  • Le controversie contro i provvedimenti dell'ANAC e del RPCT adottati nell'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di inconferibilità rientrano nella giurisdizione amministrativa, poiché incidono su situazioni soggettive nell'ambito di un'attività pubblicistica di prevenzione della corruzione.
  • La delibera ANAC di accertamento dell'inconferibilità è immediatamente impugnabile quando sia conosciuta dall'interessato; la successiva determinazione del RPCT non riapre il termine per contestare la parte meramente ricognitiva dell'accertamento ANAC.
  • La sanzione prevista dall'art. 20, comma 5, d.lgs. 39/2013 presuppone una dichiarazione mendace riferita a un dato fattuale oggettivo, suscettibile dell'alternativa vero/falso, e non può fondarsi esclusivamente su una valutazione giuridica opinabile circa l'applicabilità della disciplina sull'inconferibilità.
  • Ai fini della sanzione quinquennale per dichiarazione mendace, l'amministrazione deve accertare anche l'elemento soggettivo dell'illecito. La trasparente allegazione, da parte del dichiarante, di un curriculum contenente gli incarichi potenzialmente rilevanti può escludere dolo o colpa, poiché consente all'amministrazione conferente di compiere la necessaria valutazione.
  • Il potere sanzionatorio del RPCT, pur collegato al procedimento di vigilanza e all'accertamento dell'inconferibilità, deve essere esercitato nel rispetto dell'istruttoria, della motivazione, del contraddittorio e della verifica concreta della mendacità e della colpevolezza della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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