Cassazione Civile, Ordinanza n. 29317/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la TARI per l'anno d'imposta 2015 relativa a un immobile detenuto in locazione dalla società ricorrente. In origine era stato notificato un avviso di pagamento con cui l'agente della riscossione, nell'interesse del Comune, richiedeva il tributo. La commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo che l'avviso fosse legittimo e che, in presenza dell'atto di concessione/locazione dell'immobile, non fosse necessaria la notifica di un avviso di accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dal testo non emerge il contenuto analitico di ciascun motivo; ciò che emerge è che il ricorso era diretto contro la sentenza che aveva considerato sufficiente, ai fini della pretesa TARI, l'atto di pagamento fondato sul contratto di locazione e sulla dichiarazione della consistenza dell'immobile. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso tuttavia che, per la stessa pretesa fiscale, era stata successivamente notificata anche una cartella di pagamento, pure impugnata davanti a un diverso giudice tributario. Su questa base la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, perché la sopravvenuta cartella, avente ad oggetto la medesima pretesa, rendeva privo di interesse il giudizio sull'atto facoltativamente impugnabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'avviso di pagamento impugnato concerneva la stessa pretesa fiscale poi fatta valere con una successiva cartella di pagamento, che risultava anch'essa impugnata. In applicazione dei principi sul contenzioso tributario, la successiva impugnazione dell'atto tipico di riscossione assorbe e priva di rilevanza il giudizio instaurato contro l'atto facoltativamente impugnabile. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle controparti. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma può essere interpretato estensivamente per consentire l'impugnazione di atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria con relative ragioni fattuali e giuridiche.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire sorge già al momento della conoscenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto atipico o facoltativamente impugnabile.
artt. 24 e 53 Cost.
Sono richiamati a fondamento dell'interpretazione estensiva della tutela del contribuente nel processo tributario.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione al buon andamento dell'amministrazione e alla possibilità di interpretazione estensiva delle norme sul contenzioso tributario.
Legge 28 dicembre 2001 n. 448
È richiamata per l'allargamento della giurisdizione tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato se contiene una pretesa fiscale già compiutamente individuata e ne espone le ragioni di fatto e di diritto.
- L'impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non esonera il contribuente dal contestare anche il successivo atto tipico di imposizione o riscossione relativo alla stessa pretesa, poiché solo quest'ultimo consolida in modo rilevante la pretesa tributaria.
- Se viene notificato e impugnato l'atto tipico che reitera la medesima pretesa già contenuta nell'atto atipico, il giudizio sul primo atto perde rilevanza e l'interesse a decidere su di esso viene meno.
- Quando si contesta una medesima pretesa fiscale riproposta in forme diverse, il contribuente deve riproporre nel nuovo giudizio tutti i vizi sostanziali e procedurali, non essendo vincolato dalle sole questioni già dedotte nel giudizio precedente.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato senza liquidare spese se le controparti non hanno svolto difese.
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