Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2886/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla proposta di finanza di progetto selezionata dall’Amministrazione per la successiva fase della procedura relativa alla concessione del complesso termale di Sciacca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il RTI ricorrente, escluso dalla fase preliminare di valutazione di fattibilità e pertinenza della procedura di finanza di progetto per la concessione del complesso termale di Sciacca, ha impugnato il diniego parziale opposto alla richiesta di accesso del 28 maggio 2026 agli atti della proposta concorrente selezionata. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell’art. 35 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a., sostenendo che la documentazione già ostesa non fosse sufficiente a tutelare il proprio interesse difensivo; 2) violazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 per il mancato accesso alla relazione istruttoria sulla proposta concorrente, ritenuta distinta dagli elaborati tecnico-commerciali; 3) violazione dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, dell’art. 98 d.lgs. 30/2005 e dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento, contestando il diniego generalizzato e chiedendo, in subordine, oscuramenti selettivi; 4) insussistenza dei presupposti del segreto tecnico-commerciale, anche in ragione della riferita divulgazione della proposta alla stampa. Ha chiesto l’ostensione della proposta selezionata, inclusi progetto di fattibilità tecnico-economica, piano economico-finanziario, schema di convenzione, matrice dei rischi, elaborati e relazioni. In udienza ha rinunciato alla domanda relativa alla relazione istruttoria sulla proposta concorrente. Le controparti hanno eccepito il difetto di interesse, per la dichiarata non fattibilità della proposta ricorrente, e il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse: la procedura di selezione delle proposte fattibili e pertinenti ha natura comparativa e l’esclusione dalla fase prodromica fa perdere al proponente la possibilità di aspirare ai vantaggi della successiva selezione; l’accesso alla proposta prescelta è quindi funzionale alla contestazione della comparazione, pur nei limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali. La documentazione già rilasciata non consentiva un vaglio critico completo della comparazione. Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione relativa alla legittimazione passiva della Presidenza regionale, rilevando che il ricorso era stato notificato al solo Assessorato; ha ritenuto superata, per rinuncia, la questione di ammissibilità concernente la relazione istruttoria sulla proposta concorrente. I documenti depositati dalla controinteressata il giorno prima dell’udienza e l’atto della ricorrente depositato dopo la chiusura dell’udienza non sono stati considerati, rispettivamente per inosservanza dei termini senza prova di una causa di estrema difficoltà e perché tardivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto agli altri documenti: le dichiarazioni del RTI controinteressato sull’esperienza, sul know-how e sul valore delle soluzioni non bastavano a comprovare segreti tecnici o commerciali, in assenza di una puntuale individuazione delle informazioni e di chiarimenti sulle misure adottate per mantenerle segrete. Anche l’Amministrazione, pur dichiarando di avere svolto un’autonoma valutazione, aveva motivato genericamente il diniego e non aveva spiegato perché non fosse possibile ostendere parzialmente i documenti con oscuramenti circoscritti alle specifiche informazioni segrete. Il TAR ha pertanto condannato l’Assessorato a ostendere integralmente i documenti richiesti al punto 7 dell’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile per la parte relativa alla relazione istruttoria, cui la ricorrente aveva rinunciato. Spese a carico dell’Assessorato e della controinteressata costituita, liquidate in 1.000 euro per ciascuna, oltre accessori; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 193, comma 5, d.lgs. 36/2023

    L’individuazione della proposta sulla base della quale concorrere nell’ambito della finanza di progetto è una procedura di carattere comparativo.

    La fase preliminare di selezione delle proposte fattibili e pertinenti è comparativa; l’operatore la cui proposta è stata esclusa conserva interesse a conoscere quella selezionata per contestare la comparazione.

  • art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023

    la generica affermazione concernente l’esistenza di segreti tecnici o commerciali esclude l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 35, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023, con riespansione della regola generale dell’accessibilità degli atti (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 36/2023);

    L’eccezione all’accesso per segreti tecnici o commerciali richiede che la loro esistenza sia specificamente individuata e comprovata; una dichiarazione generica non basta e torna applicabile la regola generale di accessibilità.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023

    la generica affermazione concernente l’esistenza di segreti tecnici o commerciali esclude l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 35, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023, con riespansione della regola generale dell’accessibilità degli atti (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 36/2023);

    Quando non è comprovata l’eccezione relativa ai segreti tecnici o commerciali, opera la regola generale di accessibilità degli atti della procedura.

  • art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005

    non è comunque sufficiente l’affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell’opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

    La tutela del segreto commerciale presuppone un’informazione individuata, economicamente sfruttabile e oggettivamente segreta; la parte che invoca l’eccezione deve inoltre comprovare i relativi presupposti.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Per l’effetto, si condanna la resistente amministrazione a ostendere integralmente i documenti di cui al punto n. 7 dell’istanza del 28.5.2026, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione di questa pronuncia (art. 116, c. 4, c.p.a.).

    In accoglimento dell’azione in materia di accesso, il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti e fissare il termine per adempiere.

  • artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    non possono essere tenuti in considerazione i documenti prodotti dalla controinteressata il giorno prima dell’udienza camerale di discussione della causa (artt. 73, c. 1, e 87, c. 3, c.p.a.), essendo mancata ogni dimostrazione delle ragioni di estrema difficoltà che ne avrebbero impedito il deposito nel termine di legge (art. 54, c. 1, c.p.a.);

    I documenti depositati oltre il termine processuale non sono considerabili se la parte non dimostra le ragioni di estrema difficoltà che hanno impedito il deposito tempestivo.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    non possono essere tenuti in considerazione i documenti prodotti dalla controinteressata il giorno prima dell’udienza camerale di discussione della causa (artt. 73, c. 1, e 87, c. 3, c.p.a.), essendo mancata ogni dimostrazione delle ragioni di estrema difficoltà che ne avrebbero impedito il deposito nel termine di legge (art. 54, c. 1, c.p.a.);

    Il deposito tardivo è ammesso solo in presenza delle condizioni previste dalla norma; in mancanza della dimostrazione delle ragioni di estrema difficoltà, i documenti non vengono valutati.

Massime di principio

  • Nella procedura di finanza di progetto, anche la fase preliminare di individuazione delle proposte fattibili e pertinenti ha natura comparativa. Il proponente escluso conserva un interesse concreto all’accesso alla proposta selezionata quando la conoscenza di essa è necessaria per contestare la comparazione e la valutazione dell’Amministrazione.
  • L’accesso difensivo alla proposta concorrente può essere negato per segreti tecnici e commerciali solo se le informazioni riservate sono individuate in modo specifico e ne sono comprovati il valore economico e l’effettiva segretezza oggettiva; non è sufficiente un richiamo generico al know-how o all’esperienza dell’operatore.
  • Quando l’opposizione all’accesso per segreti tecnici o commerciali non è specificamente comprovata, prevale la regola generale di accessibilità degli atti e non occorre bilanciare l’interesse difensivo con un interesse alla riservatezza che non risulta dimostrato.
  • Un diniego riferito in modo generalizzato a interi documenti non è adeguatamente motivato se non individua puntualmente le informazioni effettivamente coperte da segreto e non chiarisce perché non sia possibile consentire l’accesso parziale mediante oscuramenti selettivi.
  • L’interesse del proponente escluso alla conoscenza degli atti comparativi sussiste anche se la sua proposta è stata giudicata non fattibile, poiché l’accesso può consentire di verificare la coerenza del confronto e di contestare eventuali esiti manifestamente illogici o irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.