Cassazione Penale, Sentenza n. 24596/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti per CHAHHOUM Hicham a seguito di convalida d'arresto per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art.73 DPR n.309/90, commi 1 e 4). Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, i profili quantitativi, i mezzi impiegati e le modalità della condotta avrebbero dovuto far rientrare i fatti nella fattispecie di "fatto di lieve entità" (art.73, comma 5 DPR 309/90), essendo trattato un "piccolo spaccio di strada" con minore offensività del bene giuridico protetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) l'impugnazione in Cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovata valutazione dei fatti; b) il ricorrente era privo di interesse a chiedere la riclassificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 quando tale riqualificazione non avrebbe inciso sul mantenimento della misura cautelare (nessuna allegazione che il termine di fase fosse scaduto o che la diversa qualificazione avrebbe determinato la liberazione); c) il giudice del merito aveva adeguatamente motivato l'esclusione della ipotesi di lieve entità, richiamando professionalità della condotta, quantitativi, vastità del fenomeno e contatti con acquirenti/complici; d) il comma 5 è applicabile solo in presenza di "minima offensività penale" valutata su parametri quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità e circostanze. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Invocati per la contestazione di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'erronea qualificazione riferita a questi commi non fosse idonea, da sola, a fondare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione contro la misura cautelare
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Riconosciuto applicabile solo quando ricorra una "minima offensività penale" della condotta, desumibile da parametri qualitativi e quantitativi, mezzi, modalità e circostanze; inoltre, la diversa qualificazione non giustifica il ricorso in Cassazione se non produce effetti pratici sulla misura cautelare
Costituzione, art. 3
Richiamato come principio di ragionevolezza e proporzione tra offensività del fatto e risposta sanzionatoria, a supporto della limitata applicazione della fattispecie di minore gravità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Principi richiamati: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso solo per violazioni di legge o manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione dei fatti; manca interesse quando la diversa qualificazione non incide sulla misura
Massime di principio
- In impugnazioni di misure cautelari personali la Corte di Cassazione verifica solo la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non procede a una nuova valutazione del merito fattuale.
- Il ricorrente è privo di interesse a impugnare la qualificazione giuridica (es. ricondurre il fatto al comma 5) se la diversa qualificazione non produce effetti pratici rilevanti, come la cessazione della misura cautelare o lo scadere del termine di fase.
- L'applicazione dell'art.73 comma 5 (fatto di lieve entità) è limitata ai casi di "minima offensività" e richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, mezzi, modalità, contatti e altri elementi di contesto.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare mediante riqualificazione del fatto, il difensore deve dimostrare che la nuova qualificazione ha conseguenze processuali concrete (per esempio il venir meno dei presupposti della misura o lo scadere dei termini procedurali).
- Impugnazioni ritenute manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e all'applicazione di una sanzione economica (somma a favore della cassa delle ammende).
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