Cassazione Penale, Sentenza n. 00016/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che, in esito al giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva nuovamente applicato la misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ancorando la pericolosità sociale alla pessima biografia penale e alle concrete modalità dell'attività di spaccio. I ricorrenti contestavano l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento, lamentavano che il Tribunale non avesse considerato la fattispecie attenuata (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e non avesse adeguatamente valutato i legami familiari e l'integrazione in Italia (anche in luce della giurisprudenza CEDU). Con un secondo motivo sostenevano la violazione dell'art. 235 c.p. sostenendo che una condanna a pena di anni 1 di reclusione non consentirebbe l'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della pericolosità sociale operata dal Tribunale, fondata su elementi concreti (modalità professionali e protratte dell'attività di spaccio e precedente biografia criminale) e motivata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il Giudice aveva inoltre effettuato un bilanciamento con le condizioni familiari ma i ricorrenti non avevano specificamente allegato circostanze tali da ostacolare l'espulsione. Quanto al profilo dell'art. 235 c.p., la Corte ha confermato che l'art. 86 d.P.R. 309/1990 è norma speciale che si applica nel caso e non è incompatibile con l'art. 235. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) art. 73
la Corte osserva che l'ipotesi di cui al comma 5 va considerata, ma nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente motivato la non applicabilità speciale della fattispecie attenuata alla luce delle modalità dell'attività e della biografia penale
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) art. 86
articolo speciale che consente l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione e prevale, nel caso concreto, sulle condizioni richiamate dall'art. 235 c.p.; la norma è stata ritenuta applicabile e determinante per l'espulsione
codice penale
collega la pericolosità sociale alla probabilità di commissione di nuovi reati; è richiamato quale parametro concettuale per il giudizio di pericolosità
codice penale
indica i criteri per la valutazione della pericolosità sociale e della gravità della persona; la Corte richiede che il giudizio sia fondato sui fattori elencati e motivato in relazione al caso concreto
codice penale
richiamato dai ricorrenti per sostenere un ostacolo all'espulsione per pena inferiore, ma la Corte afferma l'inapplicabilità del richiamo in presenza della norma speciale (art. 86 d.P.R. 309/1990)
codice di procedura penale
norme sul patteggiamento; la sentenza di patteggiamento che applica misure di sicurezza ha limiti di impugnabilità, ma qui la misura non è risultata parte dell'accordo e quindi la sentenza era impugnabile nei termini ordinari
codice di procedura penale
regola i limiti di ricorribilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento che prevedono misure di sicurezza quando la misura è stata oggetto dell'accordo; la Corte chiarisce che ciò non si applicava nel caso concreto
codice di procedura penale
disciplina i motivi di impugnazione per cassazione cui la sentenza sottoposta poteva essere assoggettata, posto che la misura non era parte dell'accordo
disp. att. cod. proc. pen.
richiamato come norma processuale cui i ricorrenti hanno fatto riferimento nella formulazione dei motivi di cassazione
Legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamata in relazione alla prognosi favorevole che aveva condotto all'ammissione a misure alternative in precedenti procedimenti; la Corte rileva che tali misure non impediscono di per sé la valutazione negativa della pericolosità se emergono elementi contrari
Corte costituzionale
sentenza 24 febbraio 1995, n. 58
giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che l'espulsione a titolo di misura di sicurezza presuppone l'accertamento concreto della pericolosità sociale
Massime di principio
- La misura di sicurezza dell'espulsione richiede un concreto accertamento della pericolosità sociale fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammessa una decisione automatica o meramente formale.
- Quando la sentenza di patteggiamento non include la misura di sicurezza nell'accordo, la decisione è impugnabile in Cassazione nei termini ordinari; il diverso regime di impugnabilità vale solo se la misura è stata oggetto dell'accordo
- È onere dell'imputato allegare in modo specifico e documentato eventuali circostanze familiari o di integrazione nel territorio che ostino all'espulsione; mere, generiche dichiarazioni non sono sufficienti
- L'art. 86 d.P.R. 309/1990 è norma speciale rispetto ad altre disposizioni (es. art. 235 c.p.) e, ove ricorra, può legittimare l'espulsione anche se altri testi sembrerebbero porre limiti diversi
- Il fatto che in precedenti procedimenti siano state concesse misure alternative non preclude che, sulla base di elementi successivi o diversi, il giudice ritenga sussistente la pericolosità sociale e adotti la relativa misura di sicurezza
- In sede di controllo di legittimità la valutazione di congruità e bilanciamento operata dal giudice di merito è sindacabile solo se la motivazione è viziata o assente; una motivazione congrua e contestuale ai criteri di legge rende la decisione insindacabile
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