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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41764/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava l'inammissibilità della loro istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale (art.7 legge n.1423/1956) relativa a beni gravanti sulla società Zooagricola 2011. Hanno dedotto che la Corte di merito aveva erroneamente esteso ai procedimenti disciplinati dalla legge 27/12/1956 n.1423 i principi sulla "prova nuova" formulati dalle Sezioni unite nella sentenza Lo Duca (relativa all'art.28 d.lgs. n.159/2011). Le appellanti avevano prodotto documentazione (contributi ASP 2009-2010, contributi Aima del 1998, premi regionali del 1991, estratti conto bancari del coniuge Salvatore Renda 2008-2011, una consulenza di parte del 2015) sostenendo che tali elementi non erano stati valutati nel processo originario e non era stato possibile produrli prima (per aver partecipato solo in appello, per il breve termine di impugnazione e per limiti del devolutum). Hanno quindi chiesto che tali documenti fossero considerati "prove nuove" idonee a giustificare la revoca della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Richiamando e uniformandosi alla successiva pronuncia delle Sezioni unite (decisa nella stessa materia), ha affermato che la revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell'art.7 l.1423/1956 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento che non siano stati dedotti per mero ritardo o negligenza, salvo che la loro produzione sia stata resa impossibile da causa di forza maggiore. Le ricorrenti non hanno provato la forza maggiore: le generiche affermazioni circa le difficoltà di ricerca, la partecipazione solo in appello e il termine breve non costituiscono tale causa; il lasso temporale (partecipazione dal 2015 al 2019) avrebbe permesso ulteriori ricerche documentali. La Corte ha inoltre osservato che i contributi ricevuti erano finalizzati alla continuità aziendale e non dimostravano un incremento patrimoniale personale idoneo a giustificare la revoca. I ricorsi sono stati quindi rigettati e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    La revoca della confisca di prevenzione disciplinata dall'art.7 non può fondarsi su elementi preesistenti non prodotti nel procedimento originario, salvo che la produzione sia stata impedita da causa di forza maggiore.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    La disciplina della revocazione ex art.28 (più recente) definisce la nozione di "prova nuova"; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabili analoghi principi anche alla disciplina anteriore dell'art.7/1956.

  • Sentenza Sezioni Unite "Lo Duca" (n. 43669/2022)

    Ha stabilito che per la revocazione occorre prova nuova intesa come documentazione sopravvenuta o non producibile per causa di forza maggiore; principio poi ritenuto applicabile, per orientamento delle Sezioni unite, anche all'art.7/1956.

  • Sez. 6, sent. n. 7009/2024

    Pronuncia citata dalle ricorrenti che aveva avuto un orientamento più favorevole, ritenendo che la prova nuova potesse essere preesistente ma non dedotta per causa di forza maggiore o per fatto del terzo; tuttavia la Cassazione ha ritenuto prevalente l'interpretazione delle Sezioni unite.

  • Sez. 1, n. 12712/2020 (Giglio)

    Definizione giurisprudenziale del concetto di forza maggiore come impedimento assoluto, esterno e non imputabile, con onere probatorio a carico di chi lo invoca.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca della misura di prevenzione ex art.7 l.1423/1956 sulla base di "prove nuove", tali prove devono essere o sopravvenute dopo la definizione del procedimento o la loro produzione deve essere stata concretamente impedita da una causa di forza maggiore.
  • La semplice affermazione di difficoltà organizzative, il breve termine di impugnazione o il fatto di essere intervenuti solo in appello non bastano a dimostrare la forza maggiore; l'onere di provare l'impedimento assoluto incombe sul ricorrente.
  • Documenti che attestano contributi destinati alla continuità aziendale difficilmente provano un aumento del patrimonio personale idoneo a giustificare la revoca di misure patrimoniali preventive.
  • Se si dispone di documenti ritenuti decisivi per la revoca, occorre: a) documentare la data e le modalità di reperimento; b) fornire prove concrete dell'impossibilità di produrli anteriormente (certificazioni, note ufficiali, atti di terzi); c) dimostrare la diligenza nella ricerca nel corso del processo originario.
  • In presenza di contrasti giurisprudenziali, l'orientamento delle Sezioni unite, quando intervenuto, prevale e costituisce parametro vincolante da considerare in sede di impugnazione.
  • Per contestare un vincolo patrimoniale derivante da misure di prevenzione, le argomentazioni devono mettere in relazione diretta i nuovi elementi con l'inesistenza o l'irrilevanza del presupposto di pericolosità sociale o dell'anomalia patrimoniale che ha giustificato il provvedimento.

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