Sentenza n. 423/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del “verbale di disposizione” n. 2 del 9 dicembre 2025 dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Perugia, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 124 del 2004 e ss.mm.ii. che la ditta ricorrente proceda all’aggiornamento del Libro Unico del Lavoro (LUL) attribuendo alla lavoratrice odierna controinteressata il IV livello retributivo a decorrere dal mese di dicembre 2020 provvedendo alla registrazione dell’orario full time e che corrisponda alla medesima le conseguenti differenze retributive e contributive; - ove occorra, del verbale di primo accesso ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del lavoro n. 086 del 16/06/2025 e dei successivi verbali interlocutori del 27 giugno 2025 e del 25 luglio 2025; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o conseguenziali rispetto a quelli specificatamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di disposizione che imponeva il reinquadramento di un’ex dipendente dal VI al IV livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi dal dicembre 2020 al 31 dicembre 2024, la registrazione dell’orario a tempo pieno e il pagamento delle differenze retributive e contributive
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La datrice di lavoro ha impugnato il verbale di disposizione del 9 dicembre 2025, adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 124/2004, contestando anzitutto che tale potere consentisse all’Ispettorato di imporre un diverso inquadramento contrattuale e il riconoscimento del tempo pieno: secondo la ricorrente, l’eventuale errata attribuzione delle mansioni rispetto al livello contrattuale integrava un inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 2103 c.c., tutelabile davanti al giudice del lavoro, non una mera irregolarità suscettibile di disposizione. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990 e incompletezza del contraddittorio: il verbale non descriveva le mansioni concretamente svolte, non confrontava tali mansioni con le declaratorie dei livelli IV, V e VI e non indicava dati specifici sull’orario effettivamente lavorato; inoltre, non confutava il promemoria difensivo presentato dalla datrice di lavoro. La ricorrente ha contestato anche l’adeguatezza degli elementi istruttori, in prevalenza provenienti dalla lavoratrice interessata e da una dipendente del bar, e ha chiesto l’accesso agli atti istruttori, lamentando il precedente rigetto della relativa istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il verbale. Ha respinto il primo motivo: l’art. 14 d.lgs. 124/2004 consente all’Ispettorato di disporre un inquadramento diverso da quello risultante dal contratto e, in linea di principio, anche di incidere sull’applicazione del CCNL, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza richiamata. Ha invece accolto la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Il verbale si limitava a trascrivere la declaratoria del IV livello e ad affermare che le mansioni e l’orario risultavano dagli accertamenti, senza esporre le attività concretamente svolte, il confronto con gli altri livelli contrattuali, le ore e le fasce di lavoro né gli elementi dai quali derivava la conclusione sul tempo pieno. Non confutava inoltre le osservazioni della datrice di lavoro acquisite nel procedimento e non spiegava perché le prove raccolte, provenienti in larga parte dalla lavoratrice interessata e da una dipendente del bar che aveva prestato servizio per pochi mesi, fossero conclusive rispetto al lavoro svolto nella tabaccheria. Le dettagliate spiegazioni fornite dall’Avvocatura in giudizio costituivano un’integrazione postuma della motivazione e non potevano sanare il provvedimento. Il TAR ha rilevato che la valutazione ispettiva aveva contenuto tecnico-discrezionale e che il provvedimento, pur lasciando al datore di lavoro le ordinarie tutele davanti al giudice del lavoro, era amministrativo e immediatamente esecutivo, con conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza. La richiesta di accesso documentale è stata ritenuta non più attuale dopo il deposito in giudizio degli atti acquisiti nel procedimento. L’annullamento è disposto salva la motivata riedizione del potere; spese compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004
Dunque, l’art. 14 consente all’Ispettorato di individuare un inquadramento diverso da quello risultante dal contratto di lavoro, e perfino – ma nel caso in esame tale presupposto non è in contestazione – un c.c.n.l. diverso da quello applicato al rapporto.
Il potere di disposizione comprende la possibilità di individuare un inquadramento diverso da quello formalizzato nel contratto e, in linea di principio, anche un CCNL diverso; il suo esercizio deve tuttavia essere sorretto da istruttoria e motivazione adeguate.
art. 3 l. 241/1990
In che cosa specificamente consistano l’accertamento effettuato, la documentazione visionata e le dichiarazioni acquisite, nella motivazione non risulta tuttavia indicato.
La motivazione del provvedimento ispettivo deve rendere comprensibili gli accertamenti e gli elementi istruttori che sostengono le conclusioni, consentendo di verificare il percorso che conduce al reinquadramento e al riconoscimento dell’orario a tempo pieno.
art. 21-octies l. 241/1990
Tuttavia, si tratta, come eccepisce la ditta ricorrente, di una integrazione postuma del provvedimento (in sostanza, di una brillante e dettagliata difesa in un giudizio avente ad oggetto la qualificazione del rapporto, come quello azionabile dinanzi al giudice del lavoro).
Le spiegazioni e gli elementi argomentativi introdotti dall’amministrazione soltanto nelle difese giudiziali non sostituiscono la motivazione mancante nel provvedimento impugnato.
art. 2103, comma 1, c.c.
Dunque, l’art. 14 consente all’Ispettorato di individuare un inquadramento diverso da quello risultante dal contratto di lavoro, e perfino – ma nel caso in esame tale presupposto non è in contestazione – un c.c.n.l. diverso da quello applicato al rapporto.
La disposizione non accoglie la tesi secondo cui l’inquadramento delle mansioni sarebbe, in quanto riconducibile all’obbligo dell’art. 2103 c.c., sempre sottratto al potere ispettivo; il potere amministrativo può incidere sull’inquadramento, ferma la necessità di un adeguato accertamento e di una motivazione verificabile.
art. 116 c.p.a.
Va subito chiarito che a seguito del deposito degli atti acquisiti nel procedimento effettuato dall’Amministrazione, come si evince anche dalle memorie della ricorrente, non sussistono più esigenze di accesso documentale.
Il deposito in giudizio degli atti del procedimento può far venir meno l’esigenza di tutela mediante l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Massime di principio
- Il potere di disposizione previsto dall’art. 14 d.lgs. 124/2004 può comprendere l’imposizione di un inquadramento contrattuale diverso da quello risultante dal contratto e, in linea di principio, anche l’individuazione di un CCNL diverso; non è quindi limitato alla rilevazione di irregolarità meramente formali.
- Quando il provvedimento ispettivo dispone il reinquadramento sulla base delle mansioni effettive e dell’orario di lavoro, la motivazione deve descrivere gli elementi fattuali accertati, indicare le ragioni del confronto con le declaratorie contrattuali pertinenti e rendere verificabile il calcolo o l’accertamento dell’orario. La mera trascrizione della declaratoria del livello attribuito e l’affermazione assertiva delle conclusioni non sono sufficienti.
- Se il destinatario ha presentato nel procedimento osservazioni pertinenti sull’inquadramento, il provvedimento deve dar conto delle ragioni per cui tali osservazioni non sono condivise. L’incompletezza del contraddittorio assume rilievo, in particolare, quando la valutazione amministrativa ha contenuto tecnico-discrezionale e il provvedimento è immediatamente esecutivo e assistito da conseguenze sanzionatorie.
- La consistenza e la pertinenza degli elementi istruttori non possono essere recepite tacitamente quando la conclusività delle prove è contestabile; il provvedimento deve spiegare perché le dichiarazioni e i documenti raccolti siano idonei a dimostrare le mansioni e l’orario oggetto della disposizione.
- Le argomentazioni e i dettagli istruttori forniti dall’amministrazione soltanto nelle difese processuali non possono integrare postumamente la motivazione carente del provvedimento.
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