Ordinanza n. 685/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto una misura cautelare sostanziale sull'atto impugnato, ma ha fissato per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Atto impugnato: Bando regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili, nella parte in cui include la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Plataci
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale di indizione del concorso pubblico regionale per titoli ed esame finalizzato al conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, contestandone l'inclusione della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Plataci. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti, né le censure relative a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice può ritenere sufficiente, in luogo della concessione di una misura cautelare, la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari risultino tutelabili attraverso la rapida definizione della controversia.
art. 4 l. 8 novembre 1991, n. 362
“Indizione Bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria (art. .4 L. 08/11/1991, n. 362)”
È indicato quale base normativa del bando regionale per il conferimento delle sedi farmaceutiche; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione specifica.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari del ricorrente risultano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sostanziale.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la fondatezza delle censure di annullamento e non comporta, di per sé, la sospensione o l'annullamento dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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