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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10146/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Amoruso impugna la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua condanna per concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (artt. 110, 479 - 476, comma 2, cod. pen., capo 3). Nel ricorso si contestava, tra l'altro, la configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di pubblico ufficiale. È stata inoltre esaminata la questione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, calcolata a partire dal tempus commissi delicti (15/04/2012) con termine massimo di prescrizione pari a 12 anni e 6 mesi e con l'aggiunta dei periodi di sospensione (totale 254 giorni) intervenuti tra il 10/01/2024 e il 18/09/2024.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo relativo alla qualifica di pubblico ufficiale, ma ha constatato che il reato si è estinto per prescrizione il 26/06/2025 (calcolo: decorrenza 15/04/2012, termine base 15/10/2024 aumentato dei 254 giorni di sospensione). In assenza di elementi dagli atti che giustifichino un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti) sul limite dell'applicazione dell'art. 129, comma secondo, nei casi in cui le circostanze esimenti siano inequivocabili dagli atti.

Norme richiamate

  • artt. 110, 479 - 476, comma 2, cod. pen.

    Norme richiamate per tipizzare il reato contestato (concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale). Dalla sentenza emerge l'accertamento che tali fattispecie erano quelle oggetto del procedimento, pur senza definire in modo definitivo la qualificazione di pubblico ufficiale poiché il giudizio si conclude per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice, in presenza di cause di estinzione del reato, di pronunciare sentenza di assoluzione quando dalle carte emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze che escludono il fatto, la sua rilevanza penale o la responsabilità dell'imputato. La Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero nel caso di specie, pertanto ha optato per l'annullamento senza rinvio per prescrizione anziché per un proscioglimento più favorevole.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    La pronuncia di Sezioni Unite è richiamata per precisare che l'assoluzione ex art. 129, comma 2, è ammissibile solo quando le circostanze esimenti emergano dagli atti in maniera "ictu oculi" (inequivocabile), senza necessità di approfondimenti o ulteriori accertamenti. In assenza di tale chiarezza documentale, il giudice non può pronunciare proscioglimento più favorevole e deve, se il reato è estinto per prescrizione sopravvenuta, annullare la sentenza impugnata agli effetti penali.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la pronuncia impugnata, la Corte può annullare la sentenza senza rinviare agli effetti penali se il reato è estinto per prescrizione.
  • L'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. permette l'assoluzione nei casi in cui dalle carte emergano in modo assolutamente non contestabile circostanze esimenti; tale strada è percorribile solo se gli atti permettono una constatazione immediata e non richiedono ulteriori accertamenti.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati il tempus commissi delicti, il termine massimo applicabile alla fattispecie e le eventuali sospensioni dei termini (es. legittimo impedimento del difensore, astensione degli avvocati, rinvii su richiesta delle parti), che posticipano la scadenza della prescrizione.
  • La contestazione sulla qualifica di pubblico ufficiale può essere rilevante e non manifestamente infondata, ma l'eventuale accertamento di merito può rimanere assorbito dall'effetto estintivo della prescrizione se questa matura; in tali casi il giudizio si chiude per estinzione piuttosto che per verifica del profilo qualificatorio.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare con attenzione la tempestività degli atti processuali e dei motivi di sospensione per evitare che termini di prescrizione maturino durante il processo; la parte resistente (Pubblico Ministero) dovrà valutare se chiedere attività utile a interrompere o sospendere i termini ove possibile.

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