Sentenza n. 2887/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5406/2024 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta docente e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta docente per euro 500 annui: per uno dei ricorrenti relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e per l'altro relativamente agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento della Carta docente per euro 500,00 e euro 1.000,00, il pagamento delle spese di lite richieste in euro 1.280,88, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'ulteriore somma di denaro prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare il credito né fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza pagamenti, neppure parziali. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'an e sul quantum del credito ha confermato l'inottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura dei ricorrenti. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha ritenuto manifestamente eccessiva la penalità di mora, considerando le difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, all'esiguità del debito, idonea a rendere la sanzione eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di accertare l'inottemperanza, ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta. La richiesta di un'ulteriore somma di denaro ex comma 4, lett. e), è stata respinta per la ricorrenza di ragioni ostative e per l'eccessiva afflittività della misura.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non può essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di un titolo esecutivo; il decorso infruttuoso del termine consente di attivare il giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Individua i limiti applicabili al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute in esecuzione della sentenza di condanna.
Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15
È richiamata per il criterio secondo cui l'astreinte deve essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le altre circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in presenza di un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, conferma l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando il termine e le modalità per l'esecuzione sostitutiva a spese dell'amministrazione inadempiente.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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