Sentenza n. 3730/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 13, 28 e 29; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 13, 28 e 29, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con attribuzione di 20,5 punti, mancato superamento della soglia di 21/30 ed esclusione dalla procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, ha impugnato l'esito della prova scritta, il relativo punteggio, l'esclusione e gli atti presupposti, chiedendo la rettifica in aumento del punteggio e il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto l'erroneità e il carattere fuorviante dei quesiti nn. 13, 28 e 29, sostenendo di avere scelto le risposte corrette. In particolare, per i quesiti nn. 13 e 29 ha contestato le risposte individuate dalla commissione, già ritenute corrette dalla Sezione in una precedente pronuncia; per il quesito n. 28 ha sostenuto che dal brano fosse ricavabile l'aumento del costo del pane di 25 centesimi, mentre la commissione aveva indicato come corretta la risposta relativa ai fermenti politici presenti a Milano alla fine dell'Ottocento. Le amministrazioni hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo posto in essere gli atti della procedura, il Ministero ne fosse destinatario degli effetti e risultasse inciso dall'attività amministrativa. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto ai quesiti nn. 13 e 29, ha richiamato una precedente pronuncia della stessa Sezione, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., che aveva già ritenuto corrette le risposte individuate dall'amministrazione e diverse da quelle scelte dal candidato. Quanto al quesito n. 28, ha ritenuto che l'unica informazione desumibile dal brano fosse quella relativa ai fermenti politici milanesi, espressamente collegati ai nuovi movimenti di massa per l'emancipazione del ceto popolare. Non era invece possibile ricavare dal testo un aumento del costo del pane di 25 centesimi, poiché il brano indicava l'aumento del costo del grano e non consentiva di stabilire il corrispondente incremento del prezzo del pane. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è completo, la causa è matura per la decisione e sono state sentite le parti.
art. 74 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della motivazione mediante riferimento a precedente sentenza della stessa Sezione su questioni analoghe.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e inclusione nella graduatoria; la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali, la valutazione della correttezza di una risposta a un quesito deve essere compiuta verificando quali informazioni siano effettivamente ricavabili dal testo sottoposto ai candidati, senza estendere il contenuto del brano mediante inferenze non necessarie o non dimostrate.
- Non è dimostrata l'erroneità di una risposta concorsuale quando la risposta alternativa prescelta dal candidato richiede di ricavare dal testo un dato che non vi è direttamente contenuto o che presuppone un rapporto non dimostrato tra grandezze diverse.
- Il Ministero destinatario degli effetti di una procedura concorsuale può essere considerato legittimato passivamente anche quando non abbia direttamente adottato gli specifici atti della procedura, se risulta comunque inciso dall'attività amministrativa contestata.
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