Sentenza n. 1646/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale del 14 maggio 2026 di non adottare il progetto di PUA di iniziativa privata relativo all’Ambito di Trasformazione AT3, con i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di adozione del PUA relativo all’Ambito AT3, sostenendo che la localizzazione proposta per le aree a standard era conforme al PUC e al D.M. 1444/1968, accessibile e funzionale anche per i fruitori del Parco Urbano e degli ambiti vicini. Hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto; irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e sviamento, lamentando che il Comune avesse attribuito rilievo a profili qualitativi senza adeguata base oggettiva; difetto di motivazione e di istruttoria, anche per l’omessa valutazione del rapporto tra standard e incremento del carico urbanistico; violazione di proporzionalità, correttezza e buona fede; e illegittimo richiamo ad atti di indirizzo non efficaci come fondamento del diniego. Con motivi aggiunti hanno inoltre dedotto l’incompetenza della Giunta, assumendo che la decisione comportasse una modifica strutturale della pianificazione, riservata al Consiglio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che l’uso del suolo e la localizzazione delle aree a standard ricadono nell’ampia discrezionalità pianificatoria comunale, che non attribuisce al proponente un diritto potestativo alla localizzazione prescelta ed è sindacabile solo in presenza di gravi vizi di irrazionalità. Ha escluso l’irragionevolezza e il difetto di motivazione, poiché la delibera esponeva le ragioni legate a distribuzione territoriale, accessibilità e funzionalità collettiva degli standard, pur riconoscendo la conformità agli indici e parametri del PUC. Ha respinto la censura relativa all’art. 10-bis, ritenendo inutile l’apporto partecipativo, anche alla luce dell’invito a rielaborare il progetto rilocalizzando gli standard. Ha respinto anche il motivo di incompetenza: ai sensi dell’art. 26 della l.r. Campania 16/2004, la Giunta è competente ad approvare i piani attuativi e la valutazione negativa sulla qualità e collocazione degli standard non muta la natura del potere né trasferisce la competenza al Consiglio. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Né può invocarsi alcuna violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, stante il tenore della determinazione amministrativa de qua (che riconosce la conformità agli indici e parametri urbanistici del PUC, motiva la valutazione negativa con riferimento alla distribuzione territoriale, accessibilità e funzionalità collettiva delle aree destinate a standard urbanistici e contiene anche l’invito al proponente di rielaborare il progetto di PUA prevedendo la rilocalizzazione delle aree a standard urbanistico) e l’inutilità, dunque, di una eventuale apporto partecipativo.
Il TAR ha ritenuto non fondata la censura per mancato preavviso di rigetto, considerando inutile l’apporto partecipativo in ragione della motivazione del diniego e dell’invito rivolto al proponente a rielaborare il progetto con una diversa localizzazione degli standard.
art. 26 l.r. Campania 16/2004
Infine, quanto alla presunta incompetenza della Giunta, basti rilevare che la Giunta comunale è l’unico organo competente per l’approvazione dei piani attuativi, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Campania n. 16 del 2004 (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, 17 novembre 2025, n. 7436).
La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta comunale; una valutazione negativa sulla collocazione e qualità degli standard, in sede di esame del PUA, non trasforma l’atto in una modifica strutturale della pianificazione riservata al Consiglio.
Massime di principio
- La localizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici nell’ambito di un piano attuativo rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa e pianificatoria del Comune, garante dell’interesse collettivo; il proponente non ha un diritto potestativo a imporre la localizzazione prescelta e il sindacato giurisdizionale è limitato ai gravi vizi di irrazionalità.
- La conformità quantitativa e parametrica delle dotazioni a standard non esaurisce la valutazione comunale: l’amministrazione può considerare distribuzione territoriale, accessibilità e funzionalità collettiva delle aree nella decisione sul piano attuativo.
- Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 quando, considerate la motivazione del diniego e l’indicazione delle modifiche necessarie per rielaborare il progetto, l’apporto partecipativo del proponente risulti inutile.
- La competenza attribuita alla Giunta comunale per l’approvazione dei piani attuativi comprende la valutazione negativa sull’assetto e sulla localizzazione degli standard; tale valutazione non diviene una modifica strutturale della pianificazione per il solo fatto di non accogliere la soluzione progettuale proposta.
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