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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3513/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione dell'art. 125, comma 2, c.p.p. e per difetto assoluto di motivazione relativamente al diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.: la difesa aveva espressamente richiesto la non menzione in appello (in subordine alla riduzione della pena) ma la Corte di Appello ha liquidato la richiesta con un richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p. senza motivare specificamente perché, pur avendo riconosciuto circostanze favorevoli (ipotesi lieve di art. 648, attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena), il beneficio dovesse essere negato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame sul punto, motivando che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. non ha soddisfatto l'onere motivazionale richiesto per giustificare il diniego della non menzione, soprattutto in presenza della concessione della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 2, c.p.p.

    Richiede motivazione adeguata della decisione giudiziale; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di Appello fosse insufficiente in relazione al diniego del beneficio della non menzione.

  • art. 175 c.p.

    Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte ha affermato che il diniego di tale beneficio richiede specifiche ragioni e non può essere liquidato con un generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena; la sentenza impugnata ha richiamato tali criteri in modo generico, ma la Cassazione ha ritenuto tale richiamo insufficiente a motivare il diniego della non menzione.

  • art. 648 c.p.

    Norma che punisce la ricettazione; la fattispecie è stata ricondotta alla ipotesi 'lieve' e la pena è stata fissata in misura inferiore alla media edittale.

  • art. 131‑bis c.p.

    Prevede l'improcedibilità dell'azione penale per speciale tenuità del fatto; era stata avanzata in appello come richiesta subordinata dalla difesa ma non è stata accolta dalla Corte di Appello.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non averlo commesso l'imputato; la difesa aveva proposto anche istanze ai sensi di questa norma in via principale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 32963/2021, Fusari Lorenzo)

    Affermata la regola secondo cui, se in sentenza è concesso un beneficio (es. sospensione condizionale) e negato un altro (es. non menzione), la decisione deve motivare perché gli elementi favorevoli che hanno sorretto la concessione dell'uno non giustifichino anche la concessione dell'altro o deve indicare elementi contrari specifici.

Massime di principio

  • Il diniego del beneficio della non menzione richiede motivazione specifica: non basta un richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Se al condannato è concesso un beneficio (es. sospensione condizionale), la corte deve spiegare perché quel quadro favorevole non comporta anche la non menzione, o indicare elementi contrari alla sua concessione.
  • Quando la pena è determinata nella fascia 'lieve' o in misura significativamente inferiore alla media edittale e sono riconosciute attenuanti generiche, il diniego della non menzione è particolarmente esigente sul piano motivazionale.
  • In appello occorre formulare espressamente e per iscritto la richiesta della non menzione perché la corte la valuti esplicitamente; in mancanza di adeguata motivazione il rimedio è l'annullamento con rinvio.
  • La tecnica difensiva utile: chiedere alternativamente l'assoluzione (art. 530 c.p.p.), l'improcedibilità per speciale tenuità (art. 131‑bis c.p.) e, in subordine, la riduzione della pena con concessione della non menzione (art. 175 c.p.) e spiegare i fatti/elementi che giustificano ciascuna ipotesi.
  • La Cassazione può annullare solo la parte della decisione carente di motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame limitato al punto motivazionale lacunoso.

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