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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 796/2023 in data 30 novembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 796/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 796/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito quanto disposto. Il ricorrente ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a. in ragione dell’esistenza del giudicato del giudice ordinario, della sua notificazione, del passaggio in giudicato e dell’omessa esecuzione da parte dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inutile decorso del termine. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Prevede il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente, in caso di accoglimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, termine ritenuto decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, dell’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la decisione imponga specifici adempimenti all’amministrazione.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza presupposta, unitamente alla sua notificazione e all’allegazione dell’omessa esecuzione, è sufficiente a fondare il giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione non contesti l’inadempimento e non si costituisca in giudizio.
  • Decorso il termine previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche mediante delega, e non deve essere liquidato alcun compenso quando svolga funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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